I professionisti e gli imprenditori che denunciano alla magistratura l'usura, anche quella bancaria, hanno accesso ai seguenti benefici:

  • erogazione, da parte del Fondo di Solidarietà, di un mutuo a zero interessi, destinato alla ripresa dell'attività;
  • la sospensione dei termini pregiudizievoli;

Il fondo, per motivi di limitatezza è accessibile solo da professionisti ed imprenditori, ma tutti possono beneficiare invece della sospensione dei termini di pagamento.
La durata del mutuo non può essere superiore a 10 anni e l'importo deve essere proporzionato agli interessi ed altri vantaggi usurai corrisposti all'autore del reato ed agli eventuali danni arrecati, se sono provati (scarica la circolare comm. Governo).
La domanda di mutuo deve essere presentata entro 180 giorni dalla presentazione della denuncia o dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia dell'avvio delle indagini e deve specificare un piano di investimenti ed utilizzo delle somme richieste.

L'articolo 20 della Legge 44 del 1999 recita:

  • "Comma 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto (la concessione del mutuo senza interessi) i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro avente efficacia esecutiva, sono prorogati delle rispettive scadenze per la durata di 300 gg.
  • Comma 2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto (la concessione del mutuo senza interessi), i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati delle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
  • Comma 3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
  • Comma 4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate".
  • Comma 7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1,3 e 4, e la proroga di cui al comma 3 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo ...".

Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 2 della L. 3/2012 che prevede che:
" ... l'erogazione dei mutui, è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento ...
... il mutuo può; essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari ... ".
 

Lo studio elabora le perizie per l'evidenza dell'usura, soprattutto bancaria, e quantifica i danni subiti a seguito di applicazione di interessi usurari, seguendo l'utente in tutta la fase della richiesta del fondo di solidarietà.

In pratica una volta accertata l'usura sul tuo rapporto bancario si può procedere alla eventuale denuncia penale per poi chiedere la sospensione dei termini di pagamento e l'accesso al fondo antiusura.