Opposizione decreto ingiuntivo e precetto della banca

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo o un precetto dalla banca? Scopri come difenderti contestando il presunto credito bancario

La banca ti ha notificato un decreto ingiuntivo, una richiesta di pagamento? Puoi difenderti perché molto probabilmente il credito vantato dalla banca non è corretto in quanto inficiato da applicazione di competenze indebite (anatocismo, interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto non dovute, spese non pattuite, applicazione di interessi usurari).
La Banca può reclamare le somme che ti ha dato a prestito attraverso tre tipi di strumenti:

  • il decreto ingiuntivo
    una richiesta di pagamento fatta dall'istituto di credito. Molto spesso i decreti ingiuntivi hanno vari vizi, perché fondati su saldi errati e perché la banca non prova correttamente il proprio credito. Il decreto ingiuntivo può essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica avvenuta a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Con il decreto ingiuntivo la banca cerca di ottenere la provvisoria esecutività dello stesso per poi procedere con un precetto, con il quale la stessa potrà avviare azioni esecutive sul tuo patrimonio. Qualora la banca non ottenesse la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non potrà fare azioni esecutive nei tuoi confronti ed il tutto sarà eventualmente rimandato al finire della causa di opposizione proposta (in media di circa 4 anni per il primo grado di giudizio). Qualora la banca non dovesse ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, hai pertanto molto tempo per risolvere la vicenda, o con una transazione oppure attendendo la fine della causa del procedimento giudiziale per poi saldare il debito abbattuto dagli eventuali indebiti applicati sul tuo rapporto bancario.
    La banca può effettuare un decreto ingiuntivo soltanto dopo averti revocato le facilitazioni creditizie e dopo averti messo in mora (è necessaria la raccomandata oppure un altro mezzo equivalente). Qualche mese dopo la messa in mora la banca ti notificherà il decreto ingiuntivo per cercare di recuperare le somme che ti ha dato a prestito. Il decreto ingiuntivo può essere relativo a crediti vantati su aperture di credito in conto corrente, sugli anticipi e sconti fatture e sui finanziamenti chirografari.
    Non solo il saldo creditore della banca potrebbe non essere corretto ma anzi potresti essere tu creditore di somme verso la banca: in questo caso dovrai proporre opposizione con domanda riconvenzionale per contestare il debito presunto della banca ed al contempo recuperare quanto invece è a te dovuto.
  • il precetto
    il precetto può essere azionato dalla banca solo su crediti muniti di titolo esecutivo (i mutui fondiari e le cambiali) oppure su decreti ingiuntivi definitivi (decreti ingiuntivi non opposti dopo i 40 giorni concessi dalla legge per fare opposizione) oppure sui decreti ingiuntivi sul quale è stata concessa la provvisoria esecutività e non revocata in fase di opposizione a decreti ingiuntivi (per difesa carente o perché oggettivamente indifendibili).
    In ogni caso puoi effettuare l'opposizione al precetto ma limitando le contestazioni al solo precetto, senza entrare nel merito del decreto ingiuntivo, ormai definitivo. Puoi fare opposizione al precetto entro 20 giorni dalla notifica.
  • le azioni esecutive
    quando la banca ha notificato il precetto può avviare azioni esecutive sul tuo patrimonio fondamentalmente attraverso tre strumenti:

    • pignoramento immobiliare con l'obiettivo di vendere il tuo patrimonio per saldare il tuo debito
    • pignoramento dei crediti (per esempio pignoramento presso altri istituti di credito dei tuoi denari oppure presso altri tuoi debitori)
    • pignoramento mobiliare

    Anche al procedimento esecutivo è possibile proporre opposizione.

     

Come accennato puoi effettuare opposizione alle richieste della banca.
Tratteremo nel presente articolo, vista la natura del nostro operato, soltanto delle contestazioni tecniche eseguibili sulle azioni effettuate dalla banca.
In caso di decreto ingiuntivo notificato dalla banca puoi fare opposizione allo stesso perché il saldo indicato nel decreto ingiuntivo potrebbe essere errato (ipotesi peraltro molto probabile) o addirittura potresti vantare tu un credito nei confronti della banca e non viceversa.
La cifra indicata nel decreto ingiuntivo potrebbe essere errata perché la banca ha applicato sul rapporto in oggetto vari indebiti o perché non ha provato la continuità contabile del proprio credito.
Gli aspetti contestabili che vanno per la maggiore sono:

  • applicazione di un saldo zero piuttosto che il primo saldo di conto corrente indicato dalla banca nel decreto ingiuntivo su saldi derivanti da aperture di credito in conto corrente, anticipo fatture e sconti commerciali. Come indicato da numerose sentenze di Cassazione (Sentenze di Cassazione del 25 novembre 2010 numero 23974, Sentenza di Cassazione 26 gennaio 2011 numero 1842 e Sentenza del 3 maggio 2011 numero 9695) la banca ha l'obbligo di provare il saldo contabile di conto corrente fin dall'inizio del rapporto, non essendo sufficiente la produzione del solo estratto conto ai sensi dell'articolo 50 del Testo Unico Bancario (TUB). Qualora la banca non depositi, con il decreto ingiuntivo, tutti gli estratti conto per provare la continuità contabile di conto corrente, il primo saldo contabile provato dalla banca dovrà essere azzerato a favore del correntista
  • applicazione su rapporti di conto corrente dell'anatocismo. Sui saldi di conto corrente le banche hanno applicato la differente capitalizzazione degli interessi creditori per il correntista (annuale) e degli interessi debitori per il correntista (trimestrale). Tale prassi è illegittima quantomeno fino alla delibera CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 9 febbraio 2000 e per tale motivo dal saldo di conto corrente indicato nel decreto ingiuntivo dovranno essere espunti gli interessi anatocistici. Badate bene, alcune banche comunicano nel decreto ingiuntivo che le somme indicate agli atti sono già state depurate degli importi addebitati a titolo di anatocismo. Qualora abbiate ricevuto un decreto ingiuntivo così fatto sicuramente la banca sta cercando di “nascondere” altri indebiti e per tale motivo fate in ogni caso analizzare il vostro rapporto di conto corrente
  • applicazione di interessi ultralegali non pattuiti. Sia i rapporti di conto corrente (aperture di credito in conto corrente, rapporti di anticipo fatture o sconto effetti commerciali) che i finanziamenti chirografari o ipotecari potrebbero prevedere l'applicazione di interessi non pattuiti correttamente: interessi non determinati o determinabili (ad esempio l'indicazione degli interessi applicati secondo l'uso su piazza, oppure dell'indicazione di interessi ad una valuta indeterminata e indeterminabile (ECU o YEN) oppure l'indicazione di interessi al solo tasso nominale difettando della indicazione del tasso effettivo (nel caso dei finanziamenti chirografari o ipotecari). L'indicazione di un tasso di interesse non determinato e non determinabile o la mancata indicazione di un tasso di interesse comporta la ricostruzione del rapporto oggetto di causa al tasso sostitutivo: tasso legale per i rapporti aperti prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario (TUB) e del tasso di cui all'articolo 117 del TUB per i rapporti aperti dopo l'entrata in vigore del TUB
  • applicazione di commissioni di massimo scoperto nei rapporti di conto corrente. La commissione di massimo scoperto è stata dichiarata nulla dalla giurisprudenza prevalente per difetto di causa. Infatti, la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) veniva applicata dagli istituti di credito fino al 2009 (da tale anno in poi la CMS è stata dichiarata fuori legge), non sulla differenza tra accordato e utilizzato, bensì sul massimo utilizzo (massimo saldo per valuta) in contrasto alla funzione della stessa delineata dalla tecnica bancaria. Per tale motivo tutte le CMS applicate al rapporto di conto corrente possono essere ristornate completamente;
  • applicazione di spese non pattuite contrattualmente nei rapporti di conto corrente. Le spese applicate nel rapporto di conto corrente devono essere pattuite per iscritto. L'applicazione di spese non pattuite per iscritto comporta il ristorno integrale delle stesse
  • applicazione di interessi usurari nei rapporti di conto corrente o nei rapporti di mutuo chirografario o ipotecario. I rapporti indicati possono prevedere, sia alla stipula del contratto (usura pattizia o contrattuale o ad origine) che durante lo svolgimento del rapporto (usura sopravvenuta), interessi superiori alla soglia prevista dalla Legge 108 del 1996 (c.d. tasso soglia). I rapporti in usura pattizia comportano la gratuità del rapporto (ricostruzione del rapporto al solo capitale preso a prestito), mentre quelli in usura sopravvenuta comportano l'azzeramento degli interessi per il trimestre usurario, ai sensi dell'articolo 1815 del codice civile oppure il riporto al tasso soglia degli interessi del trimestre usurario

 

Come visto, essendo molte le criticità rilevabili, molti saldi indicati nei decreti ingiuntivi sono errati e per tale motivo è possibile fare una opposizione credibile al decreto ingiuntivo intimato dalla banca. Per alcune tipologie di rapporto addirittura non sei tu ad essere a debito della banca bensì sei tu a vantare somme a credito presso la stessa.
Lo Studio Giansalvo è stato uno dei primi in Italia a effettuare perizie bancarie per fare opposizione a decreto ingiuntivo, vantando migliaia di casi andati a buon fine.

Mentre nell'opposizione a decreto ingiuntivo sono numerose le criticità rilevabili, nell'opposizione al precetto e agli atti esecutivi non potremmo contestare nel merito le somme indicate se non per usura pattizia o sopravvenuta.
Interessante la pronuncia del Tribunale di Pordenone del 07 marzo 2012 che ammette ampia contestazione dei vizi sopra indicati anche nella opposizione alla esecuzione dato che il rapporto oggetto di causa era viziato da usura.

Per effettuare una perizia bancaria per opposizione a decreto ingiuntivo o alla esecuzione occorrono il decreto ingiuntivo stesso o l'atto di precetto con tutti gli allegati indicati negli stessi.
Inoltre occorreranno anche i documenti riguardanti il contratto oggetto di causa non allegati alle richieste di pagamento:

  • per i rapporti di conto corrente: tutti gli estratti conto comprensivi di scalare nonché i contratti di conto corrente e di affidamento. Tutti i rapporti di conto collegati all'ordinario (conti anticipo fatture e conti sconto fatture)
  • per i finanziamenti chirografari o ipotecari: il contratto di apertura e le contabili di pagamento, nonché ogni eventuale variazione contrattuale accettata dal mutuatario

 

Il presente articolo costituisce una libera interpretazione degli Autori basata sulla propria esperienza professionale in materia. Esso non può intendersi quale parere tecnico / legale. Per qualsiasi approfondimento e/o parere si invita a rivolgersi direttamente allo studio. L'articolo deve essere letto con riferimento alla sua data di redazione in quanto la materia è soggetta a continue e mutevoli interpretazioni giurisprudenziali. Si declina ogni responsabilità riguardo l'utilizzo improprio che si farà dell'articolo.

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