L'anatocismo bancario spiegato punto per punto. Le risposte alle domande che ci vengono poste quotidianamente.
Il termine "anatocismo" deriva dal greco anatokismós (composto di ana- «sopra, di nuovo» e tokismós «usura») ed in parole semplici con tale termine si intende la produzione di interessi da altri interessi anche se non ancora scaduti. La banca ad esempio effettua sul conto corrente la capitalizzazione trimestrale degli interessi trasformando il tasso di interesse semplice in tasso di interesse composto. Il correntista così pagherà un interesse che sarà di qualche decimo di punto superiore al tasso nominale indicato.
La prassi anatocistica è regolata dall'articolo 1283 del codice civile il quale prevede che “in mancanza di usi contrari, gli interessi possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Le banche, sui conti correnti, hanno tenuto, fino al secondo trimestre 2000, un atteggiamento illegittimo, come indicato da sentenze di Cassazione, in quanto prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista e al contempo la capitalizzazione annuale degli interessi a credito dello stesso. Tale prassi porta a far lievitare il tasso di interesse: perché gli stessi interessi diventano produttori di interessi, ovvero sugli interessi si applicano altri interessi. Questo approccio è cambiato dal secondo trimestre del 2000 e le banche hanno cominciato ad applicare la pari periodicità di capitalizzazione sugli interessi debitori e sugli interessi creditori.
Lo Studio Giansalvo è stato uno dei primi studi di consulenza fin dagli inizi del 2000 ad effettuare le perizie per la ripetizione degli interessi anatocistici, contribuendo notevolmente con la propria assistenza al consolidarsi della giurisprudenza.
Per non dilungarci in disquisizioni tecniche e per maggiore chiarezza cercheremo di rispondere alle domande su questo argomento così come ci vengono poste tutti i giorni dai clienti, usando un linguaggio il più possibile comprensibile all'utente bancario.
Quando conviene recuperarlo?
L'anatocismo è stato applicato dalle banche sui conti correnti e sui mutui.
Conviene sicuramente recuperarlo sui conti correnti affidati quantomeno di 5.000 euro per almeno 5-6 anni prima del 2000. Per i mutui conviene recuperarlo quando il mutuo è almeno di euro 25.000.
Oggi c’è un acceso dibattito volto a determinare se sui piani di ammortamento alla francese vi sia anatocismo o meno.
Naturalmente questi dati emergono dalle statistiche effettuate dallo studio su oltre 45.000 perizie di parte effettuate dai primi anni del 2000 ad oggi, ma ci sono casi in cui i clienti hanno voluto recuperare le somme per anatocismo anche per importi bassi soltanto per una questione di principio.
Quanti anni indietro si può andare?
L'anatocismo sui conti correnti è stato applicato indistintamente da tutti gli istituti di credito su tutti i conti correnti affidati fino al secondo trimestre del 2000. Per il recupero di dette somme si può andare indietro fino al 1952, a patto che il rapporto di conto corrente sia rimasto lo stesso dall'apertura alla chiusura, che non deve essere stata effettuata prima di 10 anni fa. In merito alla chiusura il discorso è più complesso e lo vedremo in seguito. Anche qualora il conto abbia cambiato numerazione per fusione o acquisizione bancaria o per cambio di filiale l'importante è che si provi contabilmente il giroconto tra un rapporto ed un altro. Ad esempio, se un conto corrente è stato chiuso in una data X e nelle stessa data X è stato aperto un altro conto, con il giroconto del saldo dal conto corrente precedente a quello “nuovo” vi sarà collegamento tra i due conti.
Per tutti i rapporti di conto corrente aperti prima del secondo trimestre 2000 è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la capitalizzazione annuale degli interessi attivi.
Per cui se hai un conto corrente aperto prima del 2000, fai analizzare il tuo rapporto e verifica la convenienza ad effettuare una causa per recuperare gli interessi illegittimamente addebitati.
Rapporto tra anatocismo bancario e usura.
Spesso sono posti sotto la stessa voce ma sono due cose completamente distinte. L'unico legame che li accomuna è la correlazione del tasso usurario come onere da inserire nel Tasso Effettivo Globale (TEG).
Secondo alcune teorie l'usura sul conto corrente comporterebbe l'aumentare del TEG applicato sul rapporto di conto corrente. In parole povere l'usura diventa un elemento di costo da inserire nel TEG. Come influisce l'usura sul TEG? Il TEG viene calcolato rapportando tutti gli oneri legati alla erogazione del credito (interessi, commissioni di massimo scoperto e spese) ai numeri debitori che altro non sono che la espressione computistica del capitale prestato. La teoria suddetta vuole che, qualora la banca abbia applicato al correntista interessi usurari, i numeri debitori saranno più bassi di quelli calcolati dalla banca visto che l'usura comporta, ai sensi dell'articolo 1815 del codice civile, l'azzeramento degli interessi nel trimestre usurario.
Tale aspetto è anche valutabile nei piani di ammortamento alla francese dove il costo occulto del regime finanziario diventa un elemento da inserire nel calcolo del TEG.
Calcolo dell'anatocismo bancario: un esempio.
Per spiegare in modo semplice cosa è l'anatocismo, abbiamo esposto un esempio pratico nel nostro Blog, in cui supponiamo di analizzare un conto corrente con fido dal 1 trimestre 1999 al quarto trimestre 2000 evidenziando gli effetti della capitalizzazione trimestrale attuata nei calcoli effettuati dalla banca. Nell'esempio numerico, ricalcolando il rapporto al netto della capitalizzazione trimestrale, si mette subito in evidenza come il capitale effettivo su cui andrebbero calcolati gli interessi è notevolmente più basso di quello calcolato dalla banca. Dall'esempio esposto nel Blog, inoltre, si evince che, per come si sviluppa, esso abbia un effetto esponenziale, pertanto non ha alcun senso fare un calcolo di due anni per valutare la convenienza di agire.
Può cadere in prescrizione?
Il diritto di ripetere l'anatocismo si prescrive in 10 anni dalla chiusura del conto. In realtà dopo la sentenza di Cassazione civile a Sezioni Unite numero 24418 del 2010 è stato introdotto un principio diverso e di difficile comprensione per i non addetti ai lavori: quello delle rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, principio già noto nelle revocatorie bancarie. Si considerano prescritti pertanto gli interessi coperti da rimesse solutorie avute anni prima della interruzione della prescrizione.
In linea generale, per evitare di complicare il discorso, vale il seguente principio di massima: è possibile recuperare l'anatocismo per i conti correnti affidati, chiusi non più tardi di 10 anni prima della domanda giudiziale o della lettera interruttiva della prescrizione.
Le sentenze di cassazione e la giurisprudenza.
Le tre sentenze della Suprema Corte di rilievo sulla illegittimità dell'anatocismo bancario sono le seguenti:
- sentenza di cassazione numero 2374 del 16 marzo 1999
è la prima sentenza della Cassazione che dichiara l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Come indicato dall'articolo 1283 del codice civile, la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi è prevista solo per alcuni casi. La sentenza stabilisce il seguente principio: è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 della Legge 17 febbraio 1992 numero 154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, perché essa si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi; - sentenza di cassazione civile a sezioni unite del 4 novembre 2004 numero 21095
nella quale si ribadisce la non attualità di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista; - sentenza di cassazione civile a sezioni unite del 2 dicembre 10 numero 24418
che oltre ad altri principi sulla prescrizione vieta ogni forma di anatocismo stabilendo che, né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione diversa da quella finale.
Anatocismo e vizi nei contratti bancari.
L'applicazione degli interessi su interessi non è l'unico vizio rilevabile nei contratti bancari ed in alcuni casi nemmeno quello che incide maggiormente in termini economici nelle tasche dell'utente bancario.
Ci sono altri aspetti di rilievo nel contenzioso bancario che possono essere ricondotti alle seguenti fattispecie:
- applicazione di interessi non determinati o determinabili che comporta, qualora il contratto bancario non presenti un tasso di interesse ben definibile, il ricalcolo del rapporto al tasso sostitutivo: tasso di interesse legale per i rapporti aperti ante luglio 1992, e tasso ai sensi del articolo 117 TUB (testo unico bancario) per i rapporti aperti dopo tale data;
- applicazione della commissione di massimo scoperto la quale viene riconosciuta nulla per difetto di causa dalla stragrande parte dei Tribunali Italiani;
- applicazione di spese non pattuite;
- applicazione di interessi da usura sia alla pattuizione (usura contrattuale o originaria) che durante lo svolgimento del rapporto (usura sopravvenuta). Tale indebito comporta a seconda dei casi o l'applicazione di zero interessi per tutto il rapporto, ai sensi dell'articolo 1815 del codice civile o l'azzeramento degli interessi per il periodo in usura.
Ultime novità e le ultime sentenze. Il Tribunale di Milano.
La sentenza di Cassazione Civile numero 9127 del 6 maggio 2015 ha confermato quanto previsto dalle precedenti pronunce dichiarando illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi e affermando che non è possibile nemmeno la capitalizzazione annuale degli interessi.
L'anatocismo bancario, in sostanza, è completamente arbitrario.
In realtà la "fine dell'anatocismo" era stata disposta dalla Legge 147/2014 (legge di stabilità del 2014) che ha modificato il Testo Unico Bancario ponendo definitivamente fine alla prassi dell'applicazione degli interessi sugli interessi. Tuttavia il legislatore aveva subordinato l'entrata in vigore della disposizione ad apposita regolamentazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), ma le recenti pronunce del Tribunale di Milano del 25 marzo 2015 e del 3 aprile 2015 hanno sostenuto che l'anatocismo è illegittimo indipendentemente dalle delibere del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio.
Visto quanto indicato dalle sentenze di merito del 2015 si deduce che l'anatocismo non potrà essere applicato nemmeno dal 2014 in poi.
L'anatocismo dopo il 2000 è recuperabile?
Secondo parte della giurisprudenza dopo il 2000 è recuperabile qualora il conto corrente sia stato aperto prima del secondo trimestre del 2000 e qualora non ci sia un contratto, correttamente sottoscritto dal correntista, che pattuisca la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori. Tale tesi muove dall'assunto per cui l'introduzione della capitalizzazione trimestrale come da delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 09 febbraio 2000 ha peggiorato le condizioni economiche del rapporto e le condizioni peggiorative per la clientela devono essere sottoscritte dalla stessa.
La Cassazione Civile, 3 luglio 2023, n. 18664, ha precisato che se in un contratto di conto corrente (in merito ai tassi creditori) il TAN è uguale al TAE il rapporto va ricalcolato senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Per essere chiari si può recuperare l'anatocismo:
- su tutti i rapporti di conto corrente aperti prima del 9 febbraio 2000;
- su tutti i rapporti di conto corrente aperti prima del 9 febbraio 2000 anche per la quota di anatocismo prodotta dal 2000 in poi, qualora non sia stato sottoscritto un nuovo contratto di conto corrente che pattuisce la pari periodicità di capitalizzazione;
- su tutti i rapporti post 2000 qualora non ci sia un contratto che pattuisca la pari periodicità di capitalizzazione;
- su tutti i rapporti di conto corrente dal 2014 in poi secondo le ultime sentenze di merito del Tribunale di Milano;
- su tutti i rapporti in cui il contratto pattuisce un tasso creditore dove il TAN è uguale al TAE.
La legislazione di riferimento.
L'anatocismo è regolato dall'articolo 1283 del codice civile il quale prevede che “in mancanza di usi contrari, gli interessi possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Pertanto la produzione di interessi dagli interessi è vietata come indicato anche dalle seguenti pronunce di Cassazione:
- sentenza di cassazione numero 2374 del 16 marzo 1999;
- sentenza di cassazione civile a sezioni unite del 4 novembre 2004 numero 21095;
- sentenza di cassazione civile a sezioni unite del 2 dicembre 2010 numero 24418;
- sentenza di cassazione civile numero 9127/2015 del 6 maggio 2015;
- sentenza Cassazione civile numero 18664 del 3 luglio 2023.
Anatocismo e saldo zero.
Come per l'usura il saldo zero ha poco a che vedere con la prassi dell'anatocismo.
Per saldo zero si intende il seguente fenomeno.
Quando la banca intima il pagamento di un saldo di conto corrente, deve provare tutti i movimenti che hanno generato il saldo finale di conto. Non è sufficiente, quindi, la certificazione ai sensi dell'articolo 50 del TUB (Testo Unico Bancario) firmata dal dirigente, come indicato dalle Sentenze di Cassazione del 25 novembre 2010 numero 23974, del 26 gennaio 2011 numero 1842 e del 3 maggio 2011 numero 9695.
Per tale motivo, qualora la banca non depositi tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto, si può partire dalla ricostruzione contabile azzerando il primo saldo di conto corrente prodotto. Con il tempo le banche hanno imparato la lezione pertanto, quando il conto risulta molto vecchio, depositano il primo estratto conto con saldo positivo annullando così l'onere della prova a loro carico. In tal caso basterebbe produrre, nell'ultima fase utile per la produzione documentale, un estratto conto con il saldo precedente a quello depositato dalla Banca, con saldo negativo per il correntista.
Relazione con i versamenti solutori.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha espresso, con la sentenza numero 24418/2010, il seguente principio di diritto: “se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto ha pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.
Pertanto verrà prescritta la ripetizione di indebito dell'anatocismo qualora ci sia un versamento solutorio che “copra” l'interesse trimestrale pagato dal correntista.
In realtà, secondo la giurisprudenza, (si veda anche la Cassazione numero 4518 del 26 febbraio 2014) è la banca che deve eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'anatocismo e pertanto dovrà produrre una perizia di parte nel termine della costituzione e risposta che indichi le rimesse solutorie.
La sentenza numero 4518 del 26 febbraio 2014 afferma che: “I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate. Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale”.
Fare una perizia che indichi tutte le rimesse solutorie sul conto corrente è molto costoso e richiede tempi lunghi di lavorazione, pertanto le banche non riescono a depositarla nel tempo utile, viste anche le lungaggini burocratiche cui sono sottoposte.
L'onere della prova.
Qualora il correntista voglia recuperare le somme a titolo di anatocismo, deve provare tutta una serie di aspetti. Le ultime disposizioni sono stringenti, soprattutto per alcuni tribunali come quello di Milano. A tal proposito si deve:
- effettuare una perizia bancaria che provi l'importo sottratto al correntista a titolo di anatocismo;
- allegare alla citazione tutti gli estratti conto comprensivi di scalare del rapporto di conto corrente oggetto di causa;
- allegare il contratto di conto corrente che provi la differente periodicità di capitalizzazione degli interessi o in ogni caso richiederlo alla Banca ai sensi del TUB (Testo Unico Bancario).
Qualora invece sia la Banca a effettuare una azione giudiziale per recuperare il saldo di conto corrente, essa avrà l'onere di provare il saldaconto finale con la produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto alla chiusura dello stesso per giroconto a sofferenza.
La perizia bancaria.
Come indicato, per recuperare le somme a titolo di anatocismo e altri indebiti bancari, è fondamentale una perizia di parte che quantifichi detti importi. La perizia andrà pertanto a ricalcolare il saldo bancario di conto corrente detratto dagli indebiti applicati.
Lo studio Giansalvo è stato uno dei primissimi studi ad effettuare tali perizie e vanta la redazione dal 2003 ad oggi di circa 45.000 elaborati peritali.
Anatocismo sui mutui, relazioni con l'ammortamento alla francese.
Su questo aspetto si è fatta e si continua a fare molta confusione. La quasi totalità dei piani di ammortamento alla francese sono generati in capitalizzazione composta degli interessi. Si può dimostrare matematicamente che la rata indicata nel contratto di mutuo è derivata in capitalizzazione composta e si può certamente dimostrare che la rata in capitalizzazione semplice è molto più bassa di quella in capitalizzazione composta.
In matematica finanziaria il concetto di capitalizzazione composta è assimilabile in tutto e per tutto a quello di anatocismo. Nel diritto vi sono alcune differenze.
Alcune sentenze iniziano ad indicare che sui piani di ammortamento alla francese vi sia l'anatocismo, vale a dire la produzione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
In merito all'anatocismo deli interessi moratori sui mutui è intervenuta la Cassazione Civile numero 11400 del 22 maggio 2014 che ha fatto luce sulla disciplina applicabile in materia, con particolare riferimento al tema, da sempre dibattuto, della legittimità (o meno) degli interessi moratori liquidati anche sugli eventuali interessi corrispettivi scaduti ma non corrisposti dal mutuatario.
Alla luce del panorama normativo tracciato dalla Suprema Corte, è possibile operare la seguente schematizzazione:
- per i mutui bancari ordinari la liquidazione degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi scaduti è ammessa per i mutui stipulati a decorrere dal 22 aprile 2000;
- per i mutui fondiari la liquidazione degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi scaduti è ammessa per i mutui stipulati sino al 1° gennaio 1994 ovvero a decorrere dal 22 aprile 2000.
© Studio Giansalvo Copyright - riproduzione vietata.