Sentenza della corte di appello di Bari numero 1890/2020 del 3 novembre 2020: necessaria la pattuizione di tutti i costi occulti.

La Corte di Appello di Bari n. 1890/2020 del 3/11/2020 travolge la quasi totalità dei mutui italiani stipulati da privati ed aziende sostenendo quanto promosso da questo studio da molti anni, vale a dire:

  1. il piano di ammortamento alla francese nasconde una implicita capitalizzazione composta degli interessi, in violazione all'articolo 1283 del codice civile;
  2. sottacendo l'indicazione contrattuale del Tasso Annuo Effettivo (TAE), si sottostima il prezzo dell’operazione contrariamente a quanto precisato dagli articoli 1284 e 1346 del codice civile, per cui il Tasso Annuo Nominale (TAN) non determina tutte le condizioni economiche del contratto di mutuo (mancata indicazione del regime finanziario).

La conseguenza è che il rapporto di mutuo deve essere ricalcolato in regime semplice degli interessi ed al solo tasso sostitutivo.

Tale ricalcolo è nettamente a favore del mutuatario che si troverà a dover pagare un importo interessi notevolmente più basso di quello indicato dalla banca nel contratto. I Tribunali Italiani (vedasi Sentenza numero 410/2020 della corte di appello di Genova e Sentenza numero 412/2019 della corte di appello di Campobasso ) stanno iniziando a comprendere le complesse dinamiche matematiche che si celano dietro i mutui in cui il contraente forte utilizza una serie di formule di matematica finanziaria per generare costi occulti in danno del malcapitato utente bancario.

Nello specifico la sentenza numero 1890/2020 della Corte di Appello di Bari, indica che "il primo dato rilevante ai fini dell'indagine devoluta a questa Corte è rappresentato dall'applicazione di un tasso di interesse … diverso da quello concordato e più sfavorevole al cliente, in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'occulta applicazione …. del regime di capitalizzazione composta”.

Il CTU, come fa questo studio nelle perizie di parte, dimostra matematicamente ed incontrovertibilmente che il TAN in regime composto perde la sua natura di costo sottostimando il prezzo dell’operazione rischiando "in questo modo di pregiudicare la completezza dell'informazione al cliente e dunque quel livello di consapevolezza che controparte deve avere per garantire la corretta gestione economico-finanziaria della posizione e dunque, la sua complessiva sostenibilità". Ne deriva la nullità della clausola per indeterminatezza in violazione degli articoli 1284-1346-1418 del codice civile e la sostituzione degli interessi ultra-legali con quelli di cui all'articolo 117 TUB.

La Corte richiama il concetto di costo occulto di cui alle Sezioni Unite numero 8770 del 12 maggio 2020 nelle quali si è ribadita l'esigenza ai fini di "una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale" di tener conto nei contratti dei costi occulti. Non può certamente il piano di ammortamento, il quale costituisce soltanto l’esito finale dei calcoli, determinare quanto non pattuito in contratto.

Ma la Corte fa ulteriori passi in avanti rispetto a quello che ormai sta diventando un dato conoscibile dalla giurisprudenza più attenta, aspetto che fino a qualche tempo fa era si era contrari ad affermare: "è un dato incontrovertibile sul piano matematico finanziario che l'adozione di un regime di capitalizzazione composta produca interessi sugli interessi, ed è un dato altrettanto incontrovertibile che il regime adottato dall'istituto di credito, nella fattispecie in esame, sia proprio quello della capitalizzazione composta e che tale regime sia intimamente connaturato […] nella formula che ha determinato l'importo della rata costante nel piano di ammortamento, da cui è dipesa la quota interessi, per singola scadenza e complessiva, che il cliente avrebbe dovuto sopportare". E prosegue: "L'ammortamento a rata costante […] ha determinato, nel regime di capitalizzazione composta adottato, ma non dichiarato, dall'istituto di credito, un'accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi".

La conseguenza è che il rapporto andrà ricalcolato in regime semplice degli interessi.
Da queste ultime sentenze si possono trarre degli spunti notevoli: la quasi totalità dei mutui in Italia ha questo tipo di problematiche, si assisterà inevitabilmente ad anni di contenzioso in cui la parte debole avrà ulteriori armi al suo fianco per difendersi dalle pretese della banca.

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