Ad indicarlo è una Sentenza della corte di Appello di Genova. La numero 410/2020 del 28/04/2020

Iniziano a prendere piede sempre più le sentenze, anche di Corte di Appello, che indicano che l'aver pattuito soltanto un tasso che non tiene conto degli effetti della capitalizzazione composta degli interessi determina il ricalcolo del rapporto ai tassi 117 TUB.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 117 TUB prevede che i contratti debbano indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticata ed in caso di inosservanza si applica il tasso sostitutivo.

Contro l'eccezione posta dal mutuatario, la banca, come sempre in questi casi, si è difesa sostenendo che il costo - che non era incluso nel Tasso Annuo Nominale (TAN) - era invece incluso nel TAEG. La Corte d’Appello di Genova rileva invece che la questione sollevata dal mutuatario non era relativa all'errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo (TAEG) in quanto non si è in presenza di costi aggiuntivi diversi dagli interessi che aumentano l’ISC/TAEG, bensì una questione attinente ad un "meccanismo di calcolo che comporta l'applicazione in concreto di un tasso di interessi superiore a quello apparentemente indicato”.

Indica, ancora la Corte “la presenza sia pure indicata in contratto di un meccanismo che elide il tasso di interesse riportato in contratto aumentandolo è infatti oggettivamente idonea a dare al cliente una errata percezione del rapporto e quindi contraria alla ratio dell'art. 117 TUB”.

Si precisa che nella stragrande maggioranza dei casi i contratto di mutuo e finanziamento non prevedono il Tasso Annuo Effettivo (TAE) tasso che include gli effetti della capitalizzazione, tutti motivi per poter opporsi alle richieste di pagamento delle banche.

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