Sentenza del tribunale di Vicenza n. 170/2022. La mancata indicazione del regime finanziario comporta il ricalcolo del mutuo a tasso 117 TUB.

Nonostante le tesi errate di alcuni Giudici ancorate a visioni distorte della matematica nonchè del diritto, fioccano, come la neve a gennaio, sentenze, anche in Tribunali ostici all’utente bancario, che affermano un principio rilevabile nella quasi totalità dei mutui con ammortamento alla francese. Il TAN (Tasso Annuo Nominale) non basta a determinare correttamente il tasso di interesse, è necessario che il contratto indichi il TAE (si vedano sullo stesso tema: Sentenza numero 2188/2021 del Tribunale di Roma, Sentenza numero 1890/2020 della corte di appello di Bari e Sentenza numero 410/2020 della corte di appello di Genova ).

Perché la semplice indicazione del Tasso Annuo Effettivo non basterebbe a determinare correttamente il tasso di interesse del mutuo?

Dalla sola indicazione del Tasso Annuo Nominale non si riesce a pervenire ad una sola univoca rata. Solo l’indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo) comporterebbe la definizione del regime finanziario (che poi nella quasi totalità dei casi è quello composto). Senza invece la indicazione del TAE dai dati contrattuali si possono determinare almeno due piani di ammortamento distinti (ma nella realtà sono molti di più): uno in regime semplice ed uno in regime composto.

Questo aspetto è dimostrabile matematicamente con precise argomentazioni inconfutabili che consentono di affermare, come indicato anche dalla Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 170/2022, che “l'indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam – ec artt. 1284, comma 3, c.c. e 117 t.u.b. - per la pattuizione degli interessi ultralegali. Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue …. la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT”. La sentenza consente anche di poter ricalcolare il rapporto, oltre che al tasso 117 TUB, anche al tasso in regime semplice, così implicitamente affermando la irregolarità del tasso composto praticato dalla banca, regime non pattuito in nessuna clausola contrattuale.

Quale è il ragionamento matematico che sta alla base di quanto indicato?

E’ doveroso precisare che molti Giudici non hanno ancora compreso i complessi aspetti matematici che stanno alla base della tesi esposta dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, pertanto è fondamentale che i passaggi matematici che consentono di affermare quanto riportato a favore del mutuatario, vadano spiegati in un apposito elaborato peritale che permetta al Giudice di percepire come dalla sola indicazione del TAN contrattuale si determini una rata molto più bassa di quella che poi la banca pretende di incassare.

E’ evidente ed incontestabile affermare dal punto di vista matematico che, se dai risultati di alcune variabili posso declinare diverse rate, i dati esposti dal contratto non sono sufficienti a poter delineare correttamente le pattuizioni contrattuali.

Quale è il ragionamento giuridico che consente di affermare che la quasi totalità dei mutui ha pattuizioni contrattuali indeterminate?

Espone la sentenza in esame che “in un contratto di finanziamento, il tasso di interesse, essendo uno degli elementi essenziali del contratto, deve essere, ex art. 1346 c.c. determinato e determinabile. La previsione contrattuale, però, relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) è un’indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi ed il regime finanziario adottato. E’ noto che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto … tra cui: il regime finanziario della “capitalizzazione composta” e quello della “capitalizzazione semplice”. Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta. Pertanto, mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è lineare), anzi in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell’operazione. Ne consegue che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso”.

Il ragionamento esposto è seguito anche dalla Cassazione?

Sono numerose le sentenze di Cassazione che confermano quanto indicato e che possono essere richiamate per sostenere la tesi sopra esposta:

  • Cassazione n. 3855/2018: “la mera indicazione di un riferimento numerico per il tasso di interesse non può risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art .1346 c.c., laddove vada ad indicare unicamente il tasso che viene applicato”;
  • Cassazione n. 12276/2010: “In tema di contratti di mutuo affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”;
  • Cassazione n. 16907/2019: “le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non contengono l’indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione, irrilevante essendo che gli scostamenti dei risultati dei calcoli consentiti da una clausola che non contiene un criterio univoco siano minimi”;
  • Sezioni Unite n. 8770/2020 la quale stabilisce che una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto del contratto deve tenere conto anche dei costi occulti.

E’ evidente che, accettata la complicata dissertazione matematica che dimostra come dai dati contrattuali si possano declinare n piani di ammortamento, dimostrazione matematica che alcuni Giudici fanno fatica a comprendere arroccandosi su tesi errate ed antiquate, il resto è già oggetto di decisioni della Cassazione e conduce ad un risultato molto a favore del mutuatario.

Quali potrebbero essere le conseguenze per i contratti di mutuo che prevedono tale anomalia?

La quasi totalità dei mutui con ammortamento alla francese presenta le irregolarità indicate nella sentenza del Tribunale di Vicenza e ciò consentirebbe, in caso di riconoscimento della ragione, di poter ricalcolare il rapporto di mutuo in regime semplice degli interessi ed ad un tasso molto più basso di quello applicato dalla banca (ex art. 117 TUB).

Secondo la tesi indicata molte esecuzioni immobiliari potrebbero essere sospese in quanto, alla data in cui la banca ha invocato la decadenza del beneficio del termine, il mutuatario non aveva un debito con la banca, bensì un credito, credito che non consentirà alla banca di procedere con l’azione esecutiva.

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