Il mutuo ipotecario non è un valido titolo esecutivo. Verifica come puoi opporti utilizzando la Cassazione n. 12007/24.

Quando smetti di pagare un mutuo ipotecario, dopo un periodo di tempo più o meno vario, la banca notifica un atto di precetto e dopo qualche tempo procede con il pignoramento.

Il pignoramento della Banca è fondato invocando l’efficacia, come titolo esecutivo, del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto davanti al Notaio.

Tuttavia non sempre il contratto di mutuo notarile può essere utilizzato come titolo esecutivo ex art. 474 c.pc.

Se ricevi un atto di precetto o anche se hai un pignoramento in corso potrai contestare alla Banca che il mutuo sulla cui base agisce non è un titolo esecutivo.

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito quando il contratto di mutuo non può essere considerato titolo esecutivo, ferma la validità del contratto di mutuo.

Verificalo anche tu, perché potrai opporti al pignoramento della banca.

La Corte di Cassazione ha stabilito che nel nel caso in cui, nel contratto di mutuo, la Banca conceda una certa somma a mutuo e la eroghi anche mediante semplice accredito, ma, contemporanemente, stabilisca che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (cioè la Banca) prevedendo che detta somma sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che tra le parti del contratto di mutuo risulti una obbligazione attuale di restituzione della somma stessa.

La somma erogata è stata infatti restituita alla Banca ma manca – nella maggior parte dei casi – un accordo scritto ulteriore avanti al notaio, dopo che si avverano le certe condizioni indicate in contratto - che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata.

Solo in presenza di uno svincolo scritto nasce l’obbligo di restituire le somme e può dunque parlarsi di titolo esecutivo.

Molti contratti di mutuo prevedono, invece, che la somma sia erogata e subito costituita in deposito infruttifero, fino a quanto non saranno ultimate talune verifiche sul bene immobile (regolarità formali per consentire l’iscrizione dell’ipoteca ad esempio); manca quasi sempre questo secondo atto notarile e solo in questo caso potrebbe parlarsi di titolo esecutivo.

Verifica quindi anche tu se hai sottoscritto un mutuo condizionato; se stai subendo un pignoramento potrai proporre opposizione all’esecuzione e salvare la casa all’asta.


 


 

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