Anatocismo ristornato in mancanza di contratti che pattuiscono la pari periodicità degli interessi

La mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente, da parte della banca, impedisce di conoscere quali siano state le previsioni in tema di capitalizzazione degli interessi, con la conseguenza che la relativa deduzione difensiva dell'Istituto è priva di mordente, poggiando non su un documento prodotto ma su uno mancante.

In difetto della prova di convenzione scritta non possa esservi, neppure dopo il 22 aprile 2000, a condizioni di reciprocità, in esito alla delibera CICR 9 febbraio 2000 la applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi composti debitorie, così come non può esservi addebito al correntista di CMS o di affidamento, perché tali voci non sono state pattuite.

La giurisprudenza maggioritaria conferma che l'anatocismo può essere ricalcolato anche per il periodo successivo al secondo trimestre 2000 per i contratti accesi ante 9/2/00 a meno che le parti non abbiano sottoscritto un contratto che pattuisca specificatamente la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi.

La banca deve conservare per sempre il contratto di conto corrente e se tale documento risulta mancante non c'è l'accordo scritto sugli interessi con la conseguenza che sono dovuti i soli interessi legali e verrà espunta ogni forma di capitalizzazione degli interessi.

La linea seguita dal Tribunale di Sassari è la stessa utilizzata dallo Studio Giansalvo nella redazione delle perizie econometriche.