Il mutuatario era a credito alla data del precetto per cui la banca non poteva agire.

Alla data del precetto gli opponenti (mutuatari) erano a credito della banca e non a debito come questa sosteneva in virtù del fatto che il contratto era in usura pattizia. Nel calcolo del TAEG (Tasso annuo effettivo globale) si tiene conto sia della mora che della estinzione anticipata. Il superamento del tasso soglia da parte del TAEG comporta il ricalcolo del rapporto sulla base dell'articolo 1815 del codice civile, vale a dire che il mutuatario doveva pagare il solo capitale preso a prestito e non anche gli interessi.

 

Così disposto, non si era verificato il presupposto della decadenza del beneficio del termine alla data di risoluzione contrattuale perchè il mutuatario era a credito non a debito della banca.
Pertanto anche la segnalazione in centrale rischi è stata ritenuta illegittima ed è stata disposta la immediata cancellazione con riconoscimento del danno cagionato al mutuatario.

Al mutuatario sono stati riconosciuti euro 23.800 circa.

La sentenza è di grande rilievo soprattutto perché afferma un principio logico importante: se alla data della risoluzione contrattuale il mutuatario era creditore, in virtù del ricalcolo effettuato - in questo caso grazie all'azzeramento degli interessi per l'usura pattizia, ai sensi dell'articolo 1815 del codice civile. - e non debitore della banca, la risoluzione effettuata dalla banca era non legittima.

Come è stato calcolato il TAEG nella CTU effettuata sulla quale si è basata la sentenza?
Si è tenuto conto, senza eccessive complicazioni, di tutte le spese legate alla erogazione del credito, compresi gli interessi di mora e compresa la penale per estinzione anticipata.
Questo principio è lo stesso eseguito dalle perizie effettuate dallo Studio Giansalvo e lo stesso principio seguito da numerosi fori. A titolo non esaustivo si indicano: Tribunale di Bari, Tribunale di Chieti, Tribunale di Pescara, Tribunale di Benevento, Tribunale di Napoli Nord.

Al di la di quello che sostengono i difensori della Banche sono molte le sentenze positive sui mutui. Si deve considerare che ce ne sono anche molte negative ma la maggior parte di esse sono riconducibili a calcoli errati nelle perizie di parte, come la famosa sommatoria dei tassi di interesse (corrispettivo e moratorio). Sommatoria che lo Studio Giansalvo ha sempre contestato perché contraria a principi logico-matematico-giuridici.
Nella totale confusione e difformità di vedute lo Studio Giansalvo affronta con vari metodi di calcolo il discorso dell'usura così come rilevato dalla pratica quotidiana e cercando di trasformare in principi matematici le affermazioni della giurisprudenza.

L'usura pattizia sul mutuo viene calcolata dallo studio con i seguenti metodi:

  • usura sulla mora;
  • usura sul TAN;
  • usura sul TAEG;
  • usura con l'estinzione anticipata;
  • usura con decadenza del beneficio del termine;
  • usura con il metodo Cosentini (interpretazione della Sezione VI del Tribunale di Milano);
  • usura considerando il debitore sempre in mora nella ipotesi peggiore per lo stesso.

Ad oggi non ci sono altri metodi per calcolare l'usura: quelli indicati sono tutti corretti secondo la lettura che alcuni giudici danno della normativa.