Anatocismo e rimesse solutorie, le decisioni in materia del Tribunale di Milano.

Le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari ante delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 9 febbraio 2000 sono nulle.
Inoltre qualora non via sia una accettazione della pari periodicità di capitalizzazione per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 l'anatocismo va scomputato fino alla fine del rapporto.
In sostanza la banca non può capitalizzare gli interessi nemmeno dopo il secondo trimestre del 2000 in mancanza di un contratto che pattuisca la pari periodicità.

In merito alla prescrizione qualora dagli estratti conto sia determinabile l'esistenza di un fido di conto corrente, ma non risulta provato il limite di fido tutte le rimesse sono da considerarsi ripristinatorie e pertanto l'eccezione di prescrizione andrà rigettata.

I principi esposti dal Tribunale di Milano sono gli stessi che applica lo Studio Giansalvo nelle proprie perizie econometriche.