Quesiti standard da porre al CTU nella cause di bancario in merito ai conti correnti.

Una delle fasi decisive delle controversie bancarie è nella esatta formulazione dei quesiti da porre al CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio). La puntuale indicazione al CTU di quesiti consoni consentirà al Consulente del Giudice di effettuare un conteggio molto simile alla perizia di parte allegata al ricorso introduttivo, mentre, la formulazione di quesiti non pertinenti può portare addirittura alla soccombenza o quantomeno a vedere ridotte gli indebiti indicati nella relazione di parte.

In questo articolo tratteremo i quesiti standard, con le possibili varianti a seconda delle varie casistiche, che si possono avere in una CTU bancaria in merito ai conti correnti, oltre a indicare le possibili imprecisioni che possono portare ad una accesa diatriba tra i consulenti di parte nel corso delle operazioni peritali.

Partiamo dalla elencazione del quesito standard diviso per le varie voci di indebiti da ricalcolare e per la stessa tipologia di indebito si indicheranno le possibili varianti al quesito da indicare a seconda delle varie casistiche possibili. Naturalmente si potranno indicare i quesiti esposti qualora la causa sia stata istruita correttamente, indicando espressamente tutte le doglianze di seguito esposte.

Quesiti relativi alla produzione documentale

Qualora sia il correntista a avviare la causa:
“Ricostruisca il CTU il rapporto di conto corrente oggetto di causa partendo dall’estratto conto più vecchio depositato agli atti, applicando quale saldo iniziale il saldo indicato dalla banca nel primo estratto conto prodotto.
Qualora siano presenti dei periodi mancanti nella documentazione prodotta applichi il CTU una partita di giro per quadrare i saldi dei periodi mancanti”. 

Qualora sia la banca ad intimare il pagamento al correntista:
“Ricostruisca il CTU il rapporto di conto corrente oggetto di causa partendo dall’estratto conto più vecchio depositato agli atti, applicando il saldo zero al primo saldo rilevabile dagli estratti conto, qualora il conto presenti un saldo a debito del correntista”. 

Quesiti relativi all’anatocismo

Qualora il rapporto di conto corrente sia stato aperto e chiuso prima del secondo trimestre del 2000:
“Calcoli il CTU il conto corrente oggetto di causa applicando la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi solo a fine rapporto”. 

Qualora il rapporto di conto corrente sia stato aperto prima del secondo trimestre del 2000 e chiuso successivamente al secondo trimestre 2000, ma prima del 1/1/14:
“Calcoli il CTU il conto corrente oggetto di causa applicando la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi alla prima pattuizione contrattuale approvata dal correntista della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. 
Qualora la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi non sia espressamente approvata per iscritto dal correntista, applichi il CTU, la capitalizzazione finale degli interessi”. 

Qualora il rapporto di conto corrente sia stato aperto prima del secondo trimestre del 2000 e chiuso successivamente al secondo trimestre 2000 e dopo il 1/1/14:
“Calcoli il CTU il conto corrente oggetto di causa applicando la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi alla prima pattuizione contrattuale approvata dal correntista della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Qualora la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi non sia espressamente approvata per iscritto dal correntista, applichi il CTU, la capitalizzazione finale degli interessi.
Anche qualora la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi sia espressamente accettata dal correntista, per il periodo intercorrente tra il 1/1/14 ed il 30/9/16 ricalcoli il CTU il rapporto al netto dell’anatocismo non applicando nessuna capitalizzazione degli interessi”. 

Quesiti relativi agli interessi ultralegali

Per i rapporti di conto corrente aperti prima del 1/1/94:
“Verifichi il CTU se vi sia stata pattuizione scritta degli interessi espressamente accettata dal correntista o se vi siano pattuizioni che rimandino, per la determinazione degli interessi, agli usi su piazza.
Qualora non si riscontri nessuna pattuizione scritta degli interessi o qualora la pattuizione degli interessi rimandi agli usi su piazza o alla fissazione di un tasso di interesse non determinato o determinabile, applichi il CTU il tasso legale pro tempre vigente.” 

Per i rapporti di conto corrente aperti dopo del 1/1/94:
“Verifichi il CTU se vi sia stata pattuizione scritta degli interessi espressamente accettata dal correntista o se vi siano pattuizioni che rimandino, per la determinazione degli interessi, agli usi su piazza.
Qualora non si riscontri nessuna pattuizione scritta degli interessi o qualora la pattuizione degli interessi rimandi agli usi su piazza o alla fissazione di un tasso di interesse non determinato o determinabile, applichi il CTU il tasso di interesse previsto dall’articolo 7 comma 117 del Testo Unico Bancario, applicando i tassi minimi dei BOT alle operazioni passive per il correntista e i tassi massimi dei BOT alle operazioni attive per il correntista." 

Quesiti relativi alle spese e commissioni

“Depuri il CTU dal conto corrente oggetto di causa, le spese e le commissioni non espressamente pattuite in contratto”. 

Quesiti relativi all’usura originaria

“Verifichi il CTU se il tasso di interesse pattuito contrattualmente, comprensivo delle spese legate alla erogazione del credito e delle Commissioni di Massimo Scoperto, superi il tasso soglia ex Legge 108/96 vigente al momento della pattuizione.
Qualora il tasso complessivo pattuito superi il tasso soglia, depuri il CTU il rapporto di conto corrente da tutti gli interessi”. 

Quesiti reltivi all’usura sopravvenuta

“Calcoli il CTU il TEG per tutti i trimestri considerando nel TEG tutti i costi legati alla erogazione del credito, inclusa la CMS, qualora la CMS sia stata applicata sul massimo scoperto per valuta.
Qualora il TEG superi il tasso soglia pro tempore vigente azzeri il CTU gli interessi per il trimestre usurario”. 

Quesiti relativi alle Commissioni di Massimo Scoperto

Per i rapporti di conto corrente chiusi prima del 29 gennaio 2009:
“Verifichi il CMS se la CMS sia stata pattuita contrattualmente. Fino all’eventuale adeguamento ai sensi dell'art. 2-bis, co. 3 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in legge 28 gennaio 2009, n. 2, espunga la CMS, qualora non sia stata pattuita contrattualmente oppure sia stata determinata solo nell'aliquota percentuale senza specificare la periodicità di addebito e la modalità di calcolo, oppure sia stata applicata sul massimo scoperto per valuta.” 

Per i rapporti di conto corrente aperti dopo il 29 gennaio 2009:
“Escluda il CTU la Commissione di Massimo Scoperto nei seguenti casi:
a) il conto non sia affidato;
b) il saldo risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni;
c) quando si tratti di commissione di affidamento, applicata indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle somme e dalla durata dell'utilizzo dei fondi; 
la escluda in tutti i casi in cui non ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 
a) il suo ammontare è predeterminato in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo dell'affidamento richiesto dal cliente; 
b) non si aggiunge ad altre commissioni;
c) è prevista la sua rendicontazione con cadenza massima annuale; 
d) non supera lo 0,5 per cento per trimestre dell'affidamento.
A partire dell'entrata in vigore dell'art. 117-bis TUB (28 dicembre 2011), nel testo introdotto dal DL 6 dicembre 2011, n. 201: 
a) in caso di conti affidati escluda ogni commissione che non abbia cumulativamente i seguenti requisiti: 
a) il suo ammontare è predeterminato in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento concesso; 
b) non si aggiunge ad altre commissioni; 
c) non supera lo 0,5 per cento per trimestre dell'affidamento; 
b) in caso di conti non affidati o di superamento del fido concesso escluda ogni commissione prevista da contratto che non abbia cumulativamente i seguenti requisiti: 
a) è una commissione unica denominata di istruttoria veloce; 
b) è determinata in misura fissa espressa in valore assoluto; 
c) in caso di mancato adeguamento del contratto alla nuova disciplina entro il 1° ottobre 2012 con comunicazione espressa ai sensi dell'art. 118, co. 2, TUB, escluda le c.m.s. applicate a partire dal 1° luglio 2012." 

Precisazioni di quanto su esposto

In merito ai quesiti indicati si devono fare le dovute precisazioni.
Qualora nella perizia di parte siano indicati più conti correnti oltre al conto ordinario e bene riportare pedissequamente tutti i conti correnti da ricalcolare.
Nei quesiti indicati non si è previsto il ricalcolo delle valute in quanto lo stesso verrebbe, con molta probabilità, ricalcolato ai sensi dell’articolo 120 del Testo Unico Bancario, con bassissima, se non nulla, determinazione di indebiti a favore del correntista.
Nei quesiti sopra indicati non si indicano i quesiti relativi alla prescrizione in quanto dovrà essere la banca a eccepire la prescrizione.

Qualora la prescrizione sia stata eccepita dalla banca si potrà proporre il quesito sotto indicato:
“Verifichi il CTU se la banca abbia correttamente eccepito la prescrizione degli indebiti, ossia se, per eccepire la prescrizione abbia correttamente individuato le rimesse solutorie.
Verifichi il CTU, per il periodo anteriore a 10 anni alla notifica dell’atto di citazione ovvero altro atto di messa in mora, e sulla base del saldo ricalcolato al netto degli indebiti, se vi siano pagamenti solutori o ripristinatori.
In caso di pagamenti solutori individui il CTU gli interessi extrafido prescritti, coperti dal pagamento solutorio. In caso alternativo, ovvero in caso in cui la banca non abbia correttamente individuato le rimesse solutorie, consideri il CTU come tutte ripristinatorie le rimesse.
Per la esatta individuazione del fido concesso dalla banca il CTU rilevi quanto è possibile desumere dagli estratti conto prodotti (ad esempio la doppia applicazione di una CMS o di un interesse per lo stesso giorno, etc…)”. 

Conclusioni

Tutti i quesiti posti sono forniti allo scopo di far ottenere il maggior risultato possibile al correntista, naturalmente la banca proverà a far valere i propri quesiti di parte cercando di abbattere o annullare le pretese risarcitorie del ricorrente.

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