Centrale Rischi di Banca d’Italia: chiamato ingiustamente elenco dei cattivi pagatori.

Cosa è la Centrale Rischi (CR) Banca d’Italia, perché vi si accede e come ottenere la cancellazione dell’elenco dei cattivi pagatori.

Centrale Rischi di Banca d’Italia: chiamato ingiustamente elenco dei cattivi pagatori.

La Centrale Rischi è un archivio nel quale vengono raccolte tutte le informazioni tra banche, finanziarie e utenti bancari. Tale archivio è consultabile dalle banche per valutare il merito creditizio della clientela. Senza la centrale rischi potremmo per assurdo aprire nello stesso giorni più finanziamenti non coperti da idonea garanzia, senza che le banche che ci hanno già finanziato potrebbero sapere che stiamo accedendo al credito con altri istituti.

Nella Centrale Rischi vengono indicati tutti i finanziamenti in corso, la durata degli stessi e lo stato di salute del finanziamento, vale a dire se in regolare ammortamento, se magari in ritardo di qualche rata oppure se in finanziamento è stato revocato. Quindi essere sulla Centrale Rischi non è di per se indice di uno scorretto utilizzo del credito. Chiunque ha debiti bancari o finanziari oltre un certo ammontare è sulla Centrale Rischi. Il problema è quando i nostri debiti sono segnalati come incaglio, sofferenza o addirittura passaggio a perdita.

Non è facile leggere la centrale rischi in quanto le informazioni sono sotto forma di dati aggregati e necessitano di una buona cultura economico-finanziaria e di una certa esperienza. I dati vengono aggiornati il 25 di ogni mese mentre per i crediti a sofferenza la segnalazione avviene in 3 giorni.

Sono indicati nella Centrale Rischi i seguenti rapporti:

  • crediti per cassa o di firma per i quali la sommatoria dell'accordato e/o utilizzato è pari o superiore a 30.000 euro;
  • quando il valore delle garanzie ricevute dall'intermediario è pari o superiore a 30.000 euro;
  • quando il valore intrinseco delle posizioni in derivati è pari o maggiore a 30.000 euro;
  • quando si hanno sofferenza pari o superiori a 300 euro;
  • quando di sono crediti passati a perdita;
  • quando il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante sia uguale o superiore a 30.000 euro;
  • quando vi siano operazioni effettuate per conto terzi per importi pari o superiori a 30.000 euro;
  • operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione credito per importi pari o superiori a 30.000 euro.
Come visto quindi tranne i crediti per sofferenza e i crediti passati a perdita le altre segnalazione non sono indice di una cattiva gestione del credito.

I dati esposti nella Centrale Rischi sono dati sensibili e gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di riservatezza verso qualsiasi altro soggetto estraneo alla amministrazione dei rischi.

Il soggetto interessato può fare richiesta di accesso ai dati della Centrale Rischi attraverso la Banca d'Italia

Attraverso una attenta lettura degli stessi si possono prevedere possibili problemi legati agli incagli, alle sofferenze ed alle perdite.
Lo Studio Giansalvo offre, tra i vari servizi, quello di analisi della Centrale Rischi che serve a leggere correttamente la centrale rischi bancaria, in pratica a capire come le banche vi stanno valutando e a valutare possibili punti di rottura con il sistema bancario. La lettura della centrale rischi può essere molto complessa, il servizio proposto serve a tradurre in termini comprensibili come la vostra azienda viene vista dal sistema bancario. Con tale servizio il soggetto richiedente potrà evitare inutili e molto dannose segnalazioni che potrebbero causare la perdita di credibilità verso i rapporti con gli istituti di credito.

Ora andiamo a indicare cosa sono i crediti ad incaglio e quelli a sofferenza.
I crediti incagliati sono quelli non pagati dal soggetto che si trova in una situazione di momentanea difficoltà, è una segnalazione meno grave della sofferenza e non deve essere comunicata al soggetto.

Si possono in ogni caso rilevare alcune caratteristiche che determinano la segnalazione del credito ad incaglio:

  • inadempimenti continui superiori a 150 giorni per crediti al consumo di durata inferiore a 36 mesi;
  • inadempimenti continui superiori di 180 giorni per crediti al consumo di durata superiore a 36 mesi;
  • inadempimenti continui superiori a 270 giorni negli altri casi.
L'incaglio, qualora non venisse risolto, porterà alla segnalazione in sofferenza, stato che deve essere comunicato per iscritto al soggetto prima della variazione dello stato indicato.
L'indicazione deve essere effettuata al soggetto titolare del rapporto e a tutti i co-obligati (cointestatari del rapporto, soci della società ed eventuali garanti).

La segnalazione a sofferenza può comportare la morte finanziaria del soggetto segnalato e pertanto deve essere effettuata soltanto dopo una attenta analisi della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto e non può avvenire solo sul per segnalare un ritardo di pagamento. Come indicato dalla Cassazione si ha una segnalazione a sofferenza quando si ha un effettiva grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto, paragonabile alla situazione di insolvenza.

L'ultimo stadio delle criticità è il passaggio a perdita in cui la banca ritiene che tali crediti non siano addirittura più recuperabili.

Una volta che si è stati iscritti alla centrale rischi per crediti a sofferenza è abbastanza complesso potersi cancellare. La cancellazione può essere effettuata nei seguenti casi:

  • quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
  • quando il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi;
  • quando il credito viene ceduto a terzi;
  • quando l'intermediario ha preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure quando ha rinunciato ad attivare o proseguire azioni di recupero;
  • quando il credito è interamente prescritto;
  • quando il credito è stato oggetto di esdebitazione.

Lo Studio Giansalvo tramite la RESET, società amministrata dal Dott. Roberto Giansalvo, assiste il debitore per la procedura di esdebitazione.
Tale procedura può essere di grande impatto nella gestione di una Centrale Rischi problematica.

Posto che la segnalazione in Centrale Rischi può determinare la morte finanziaria dell'azienda, una errata segnalazione è sicuramente passibile di danni.
Si consideri che le banche segnalano in Centrale Rischi i loro crediti per come derivanti dall'estratto conto bancario. Come sostenuto ampiamente nel nostro sito, gran parte delle volte il debito da estratti conto bancario non corrisponde al reale debito tra le parti a causa della illegittima applicazione di interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto non dovuto etc...
Qualora il soggetto sia stato segnalato ingiustamente alla Centrale Rischi (per una errata indicazione del credito da parte delle banche che non hanno tenuto conto degli indebiti applicati nella segnalazione) lo Studio Giansalvo è specializzato nell'effettuare delle perizie di risarcimento danni per illegittima segnalazione in centrale rischi.

Il presente articolo costituisce una libera interpretazione dell’Autore basata sulla propria esperienza professionale della materia.
Esso non può intendersi quale parere legale. Per qualsiasi approfondimento si invita a rivolgersi ad un legale esperto in diritto bancario per gli approfondimenti del caso.
L'articolo deve essere letto con riferimento alla sua data di redazione in quanto la materia è soggetta a continue e difformi interpretazioni giurisprudenziali.

Commenti

BuonGIORNO Vorrei porVi dei chiarimenti sulla mia posizione: 12 novembre 2007 Contratto di finanziamento con Findomestic Banca S.p.A. RILEVAZIONE MENSILE : settembre 2013 Findomestic Banca S.p.A. segnala nella categoria di censimento sofferenze l’esposizione di Euro 44.210. RILEVAZIONE MENSILE : febbraio 2014 Findomestic Banca S.p.A. segnala nella categoria di censimento sofferenze l’esposizione di Euro 46.332 19 marzo 2014 Findomestic Banca S.p.A. cede il credito pro-soluto a Locam S.p.A. Factoring . 19 marzo 2014 Locam S.p.A. Factoring è intermediario non partecipante al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia, iscritto nell'elenco generale ex art. 106 TUB ante D.Lgs 141/10 e non iscritto nell’albo e/o nell’elenco speciale di cui agli articoli 64 e 107 T.U.B.. ( Istruzioni della Banca d'Italia per gli intermediari creditizi partecipanti in materia di Centrale Rischi , ai sensi della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – 14° Aggiornamento del 29 aprile 2011, in vigore fino a dicembre 2016 (cap. I sez. I par. 4) RILEVAZIONE MENSILE : marzo 2014 Findomestic Banca S.p.A. segnala nella categoria di censimento SOFFERENZA - CREDITI PASSATI A PERDITA un importo pari ad Euro 45.111 e ancora RILEVAZIONE MENSILE : marzo 2014 segnala nella categoria di censimento CREDITI CEDUTI A TERZI - Crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione - Cessionario: LOCAM S.P.A. (codice censito 18763402) - Fenomeno Correlato: Crediti in sofferenza, un importo di Euro 46.651 RILEVAZIONE MENSILE : da aprile 2014 a settembre 2015 in capo al sottoscritto non sono presenti segnalazioni di rischio trasmesse dagli intermediari. la segnalazione del credito nella categoria di censimento sofferenza presso la Centrale dei Rischi Banca d'Italia ( Findomestic Banca S.p.A. dalla rilevazione settembre 2013 a marzo 2014), non è più dovuta dalla data in cui il credito è ceduto al terzo “ Locam S.p.A. Factoring” non partecipante al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia. Il credito trasferito ceduto da una banca, che abbia preventivamente segnalato alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia la posizione “in sofferenza” del debitore ceduto, si ritiene onere dello stesso istituto di credito provvedere, contestualmente alla avvenuta cessione, alla comunicazione alla medesima Centrale dei Rischi della estinzione della posizione indicata “in sofferenza”. Difatti, a seguito dell’avvenuta cessione, la banca non vanta più alcun diritto nei confronti del ceduto e conseguentemente non sussiste alcuna ragione di mantenere la segnalazione presso la Centrale dei Rischi, il cui obbligo grava unicamente nel caso in cui titolare del credito sia una banca o comunque un intermediario finanziario. 22 ottobre 2015 Locam S.p.A. Factoring cede il credito a SPV PROJECT 130 S.r.l.- Servicer: ZENITH SERVICE S.p.A.. RILEVAZIONE MENSILE : ottobre 2015 SPV PROJECT 130 S.r.l.- Servicer: ZENITH SERVICE S.p.A. segnala nella categoria di censimento sofferenze, classe utilizzato, l’importo di Euro 46.651. RILEVAZIONE MENSILE : da ottobre 2015 a maggio 2016 SPV PROJECT 130 S.r.l.- Servicer: ZENITH SERVICE S.p.A. segnala nella categoria di censimento sofferenze, classe utilizzato, l’importo di Euro 46.651. 14 giugno 2016 SPV PROJECT 130 S.r.l.- Servicer: ZENITH SERVICE S.p.A. cede il credito a Banca IFIS S.p.A. RILEVAZIONE MENSILE : giugno 2016 SPV PROJECT 130 S.r.l.- Servicer: ZENITH SERVICE S.p.A. segnala nella categoria di censimento CREDITI CEDUTI A TERZI - Crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione - Cessionario: BANCA IFIS S.p.A. (codice censito 3742872) - Fenomeno Correlato: Crediti in sofferenza, un importo di Euro 46.651 RILEVAZIONE MENSILE : giugno 2016 BANCA IFIS S.p.A. segnala nella categoria di censimento sofferenze l’esposizione di Euro 57.099 RILEVAZIONE MENSILE : giugno 2016 BANCA IFIS S.p.A. segnala nella categoria di censimento SOFFERENZA - CREDITI PASSATI A PERDITA, Fenomeno collegato O, l’importo di Euro 53.777 RILEVAZIONE MENSILE : da luglio 2016 alla data odierna BANCA IFIS S.p.A. segnala nella categoria di censimento sofferenze l’esposizione di Euro 57.099 e nella categoria di censimento SOFFERENZA - CREDITI PASSATI A PERDITA, Fenomeno collegato O, l’importo di Euro 53.777 La segnalazione a sofferenza non è estinta con l'atto di acquisizione credito Locam S.p.a. (atto cessione crediti del 19 aprile 2014 con cedente intermediario Fidomestic Banca S.p.A.), in quanto la posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando il credito viene ceduto a terzi non partecipanti alla Centrale dei rischi gestito dalla Banca d'Italia? La cessione a soggetto non partecipante non determina la fuoriuscita del credito dal circuito bancario, dunque dal flusso informativo sullo stato di salute del rapporto, salvo restando le segnalazioni effettuate dall'intermediario anteriormente alla cessione? SPV PROJECT 130 S.r.L. - Servicer: ZENITH SERVICE S.p.A. che il 29 ottobre acquista il credito dal cedente Locam S.p.A. e lo segnala nella categoria di censimento sofferenze, classe utilizzato, per l’importo di Euro 46.651 ha commesso un illecito poiché: Il credito è stato acquisito al di fuori del circuito bancario vigilato. Il credito non era segnalato dal cedente Locam S.p.A. nella categoria di censimento sofferenze nella rilevazione del mese di settembre 2015. La segnalazione originaria del primo cedente (Findomestic Banca S.p.A,) era CESSATA PER ESTINZIONE in marzo 2014 con l'atto di cessione a Locam S.p.A., soggetto non partecipante alla Centrale dei rischi. La normativa vigente in materia prevedeva una segnalazione a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, con indicazione del codice CR del soggetto cedente nella variabile di classificazione censito collegato? Il credito, CON L’ESTINZIONE DELLA SOFFERENZA MARZO 2014, essendo stato acquisito al di fuori del circuito dei partecipanti per essere apposto a sofferenza non necessitava di accurata valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, e relativa informava per la segnalazione a sofferenza di ottobre 2015? Il tutto ha viziato le segnalazioni delle cessioni successive? (cedente SPV PROJECT 130 S.r.L. - Servicer: ZENITH SERVICE S.p.A – cessionario Banca IFIS S.p.A., che valorizza il credito a sofferenza nelle rilevazioni seguenti) Grazie Alfredo

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