Rimesse solutorie e affidamento di fatto, la banca dovrà specificatamente provare i pagamenti.

La costante esposizione debitoria del conto corrente protratta per anni senza che la banca abbia richiesto il rientro della somma determina l'affidamento di fatto del conto corrente. 
La banca non chiedendo il rientro sulla scopertura di conto ha di fatto affidato il conto corrente.

Quando il conto risulta affidato, anche di fatto, è onere della banca indicare le rimesse solutorie, in difetto tutte le rimesse saranno considerate ripristinatorie.

La recente ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia esprime un concetto chiarificante sul discorso delle rimesse solutorie.
In primo luogo afferma che il perdurare della scopertura di conto corrente indica concretamente un affidamento di fatto corrisposto al correntista. Non si può infatti immaginare che la Banca abbia lasciato per anni sconfinare il correntista, senza chiedergli il rientro, per un conto non affidato.

 

Prosegue il Giudice che la configurabilità di un affidamento di conto corrente non risultante da contratto scritto è stata ammessa, a determinate condizioni, anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 14470 del 9 Luglio 2005 secondo cui, in materia di revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l'onere di dimostrare la stipulazione, anche per "facta concludentia", nel caso in cui risulti applicabile la deroga del requisito della forma scritta per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto.
In caso di conto corrente affidato i versamenti eseguiti sul conto hanno natura solutoria sempre che la banca, con la dovuta eccezioni e allegando una relazione in cui individui i pagamenti, non provi le rimesse solutorie.

In sostanza il Tribunale, afferma, il principio, condiviso dallo Studio Giansalvo, che sul conto corrente affidato non ci sono rimesse solutorie fino a quanto la banca non le individui correttamente. La prova delle rimesse deve essere chiesto alla banca e la prova dell'affidamento in questo caso è derivante dai comportamenti concludenti della banca, la quale non ha revocato il fido per tutta la durata del rapporto, pur essendo un fido con scoperto.