TAEG del contratto di finanziamento indeterminato a seguito di individuazione di difformità tra il TAEG indicato e quello realmente applicato.

Il Giudice ha accertato che il TAEG (Tasso annuale effettivo globale) del contratto di finanziamento è indeterminato ed a seguito dei ricalcoli effettuati ai sensi dell'articolo numero 117 del TUB (Testo Unico Bancario), l'utente è risultato creditore e non più debitore dell'istituto finanziario.
Nel contratto di finanziamento oggetto di causa il mutuatario ha contestato che il TAEG applicato al contratto era difforme da quello indicato in contratto.
Il CTU (consulente Tecnico d'Ufficio) ha ricalcolato il TAEG è ha accertato tale difformità. La conseguenza di tale difformità è il ricalcolo al tasso indicato nell'articolo 117 TUB del rapporto.

Alle stesse conclusioni sono giunti alcune decisioni dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) di ROMA e il Tribunale di Chieti, nonché quello di Tivoli. A supporto della stessa tesi i Tribunali di Napoli e Benevento.

Lo Studio Giansalvo elabora centinaia di pratiche al mese e può affermare che in circa il 10% dei finanziamenti analizzati il TAEG risulta difforme da quello indicato in contratto.

Il TAEG (tasso annuo effettivo globale) rappresenta l'indicatore di tasso di interessi di una operazione di finanziamento espresso in percentuale introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è atto ad individuare il costo complessivo di un finanziamento, ivi inclusi, oltre agli interessi, gli oneri collegati alla erogazione del credito che andranno a gravare sulla parte finanziata.

La Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio numero 10688 del 04 Marzo 2003 articolo 9 comma 2 ha stabilito che è compito della Banca d'Italia individuare quali siano le operazioni su cui deve essere segnalato questo indice, e le modalità per rilevarlo.
Infatti, i parametri che determinano il TAEG o ISC (Indicatore sintetico di costo) sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento:

  • interessi;
  • spese istruttoria pratica;
  • spese incasso rata;
  • assicurazioni imposte dal creditore intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità e disoccupazione del debitore;
  • costo dell'attività di intermediazione svolto da un terzo soggetto necessario per l'ottenimento del credito;
  • altre spese contemplate nel contratto legate alla operazione del finanziamento;

Inoltre dal 1 Gennaio 2011 le nuove disposizioni sulla trasparenza della Banca d'Italia a seguito della direttiva europea EU 2008/48/CE, includono nel calcolo del TAEG anche gli oneri fiscali (es. imposta di bollo sui contratti).