Gli interessi anatocistici possono essere richiesti anche dopo il 2000 in caso di mancata pattuizione.

In tema di rapporto bancario di conto corrente, in mancanza di espressa pattuizione, non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, sia prima che dopo il 2000.

Relativamente alla prescrizione l'eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto.
Il rapporto di conto corrente è unitario e la prescrizione opera entro 10 anni dalla chiusura del conto corrente e non dalle singole annotazioni.

Qualora la pari periodicità di capitalizzazione non sia pattuita per iscritto l'anatocismo va scomputato per l'intero periodo di calcolo, anche dopo il secondo trimestre 2000.
A nulla rileva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 9 Febbraio 2000, pertanto a nulla serve.
Per applicare la capitalizzazione trimestrale dal 2000 è necessaria la pattuizione contrattuale della pari periodicità sottoscritta dal correntista.

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