Segnalazione a sofferenza, il Tribunale di Milano definisce due casi in cui deve essere considerata anomala.

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 12 marzo 2015, ha stabilito che la segnalazione in Centrale Rischi deve considerarsi anomala nei seguenti casi:

  • la segnalazione è intervenuta dopo oltre un anno e mezzo dall'avvenuta costituzione in mora del debitore, "senza che nel frattempo la posizione (di questi) abbia registrato mutamenti qualitativi e rilevanti";
  • la segnalazione è avvenuta a ridosso di una "procedura di mediazione promossa dal cliente, finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti".

Nel caso di specie, la segnalazione è apparsa come addirittura ritorsiva. Il Tribunale ha tenuto conto inoltre della circostanza che il cliente - dopo la costituzione in mora operata da parte dell’istituto di credito che ha effettuato la segnalazione, ma prima della segnalazione medesima - ha ottenuto un ingente finanziamento da parte di un altro istituto di credito.
Quest'ultimo evento, infatti, evidenzia una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente-debitore che non consente un giudizio di insolvenza dello stesso, né fa emergere la sussistenza di una condizione equiparabile all'insolvenza stessa.