Usura originaria su mutui: controperizie dei consulenti tecnici delle banche

Come i consulenti tecnici delle Banche cercano di difendere gli istituti di credito nei contenziosi bancari in merito alla usura originaria sui mutui

Fino a qualche tempo fa era molto difficile trovare una Banca che affidasse, prima della Consulenza Tecnica d'Ufficio, l'incarico ad un consulente di parte, per proporre una controperizia alla perizia depositata dalla parte attrice.
Oggi, anche la Banca più piccola si affida a consulenti, sia esterni che interni, per poter controbattere alle pressanti richiesta in merito ai mutui in usura contrattuale.

Vediamo quali sono le tesi più proposte dai consulenti di parte avversa per controbattere alle richieste del mutuatario.

Somma tasso convenzionale e tasso moratorio

L'incipit delle perizie di controparte è sempre lo stesso: si intende affermare che la perizia fatta su commissione del mutuatario è errata e fatta sommando il tasso di interesse convenzionale con quello moratorio.
In sostanza il consulente tecnico della banca cercherà di fare confusione e di inculcare nella testa del giudicante che la perizia del mutuatario è errata perché il consulente dello stesso ha effettuato la sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio o addirittura la sommatoria tra tasso corrispettivo e commissione di estinzione anticipata, ovvero la sommatoria tra tasso corrispettivo, tasso moratorio e commissione di estinzione anticipata.
Il concetto di sommatoria è molto richiamato nella relazione del consulente tecnico della banca quasi fosse un mantra o un rito sacerdotale per evocare gli spettri dall'oltretomba.

Come tutti sappiamo e come il sottoscritto evoca fin dal giorno successivo la famosa sentenza di Cassazione Civile numero 350 del 2013, è matematicamente scorretto e giuridicamente insostenibile sommare il tasso convenzionale ed il tasso di mora per giungere al calcolo del TAEG (Tasso annuo effettivo globale) o del tasso complessivamente applicato al rapporto di mutuo.

Ad esempio, affermare che il tasso di mora è pari al 6%, soltanto perché il tasso di mora è contrattualmente previsto come maggiorazione di due punti percentuali rispetto al tasso annuo nominale (TAN) del 4%, non vuol dire aver fatto la sommatoria.

Non voglio credere che l'esercito di consulenti della Banche non sia in grado di discernere la differenza che passa tra il sommare il tasso convenzionale ed il tasso di mora (magari per arrivare ad un inesistente e esagerato 12%) oppure sommare la maggiorazione percentuale prevista sul tasso contrattuale per definire il tasso di mora.

Tali consulenti cercano soltanto di strumentalizzare lo spettro della sommatoria per indurre il Giudice nell'errore sperando che lo stesso sia poco ferrato sulla materia oppure con poca dimestichezza nei calcoli.

Ci sono un paio di sentenze dei Tribunali di merito che indicano che è corretto sommare i tassi convenzionali e moratori ma tale calcolo è sicuramente errato. Non c'è nessun modo, utilizzando la matematica finanziaria, per arrivare alla fantomatica sommatoria tra tasso moratorio e tasso contrattuale.
Questo i Giudici, lo hanno capito, a dire il vero soltanto dopo un anno dalla famosa sentenza di Cassazione 350 del 2013 ed hanno iniziato a rigettare molte cause proposte che lamentavano l'azzeramento degli interessi sul mutuo in virtù dell'articolo 1815 del codice civile.

Allora i consulenti della banche hanno iniziato con i loro mantra di sommatoria.
Se fate il conteggio delle parole usate nelle loro relazione tale locuzione verrà inclusa dalle 5 alle 10 volte.
Includere il tasso di mora nel TAEG non vuol dire sommare il tasso di mora al tasso convenzionale, come lascerebbero intendere gli scritti difensivi della banca.

Omogeneità dei tassi di interesse

Altro coniglio che tirano spesso fuori dal cilindro è il concetto della omogeneità dei tassi di interesse, la famosa tesi delle mele e delle pere che va avanti dalla introduzione della Legge sull'usura relativamente ai conti corrente.
Secondo i consulenti della Banche non è corretto includere la mora nel calcolo del TAEG o confrontare la mora contrattuale con il tasso soglia in quanto la costruzione del tasso soglia, fino a maggio 2011 formato dal Tasso Effettivo Medio Globale (TEGM) maggiorato del 50%, non include il tasso di mora nella rilevazione e pertanto non è possibile confrontare parametri disomogenei (le famose mele con le pere).

Ad avviso dello scrivente e di numerosa giurisprudenza il fatto che il tasso soglia fissato dalla Legge 108/96 non includa la rilevazione del tasso di mora non consente di escludere dal vaglio dell'usura anche la mora o in ogni caso la sua influenza sul TAEG. Non si può escludere la fase patologica del rapporto dalla fase fisiologica in quanto ciò consentirebbe di aumentare i tassi soglia proprio per le categorie di rapporto più sensibili all'usura.

Conclusioni

La verità, sul tema affrontato dell'usura originaria, certo non è unica, ma è svilente e umiliante, oltre che professionalmente poco edificante discutere con dei colleghi che ben sanno quale è la verità sul conteggio proposto, stando a far finta di spiegare come si calcola un TAEG e ribadire la non effettuazione della sommatoria.

I temi da dibattere sono altri, che attengono molto anche alla sfera giuridica, vale il supero della mora sul tasso soglia, comporta l'azzeramento di tutti gli interessi o solo degli interessi di mora? La commissione per estinzione anticipata è una penale per il risarcimento del danno o un costo da includere nel calcolo del TAEG? Come calcolare l'inclusione della mora nel calcolo del TAEG ad esempio simulando la applicazione della mora nella ipotesi peggiore per il mutuatario.

Il presente articolo costituisce una libera interpretazione degli Autori basata sulla propria esperienza professionale in materia. Esso non può intendersi quale parere tecnico / legale. Per qualsiasi approfondimento e/o parere si invita a rivolgersi direttamente allo studio. L'articolo deve essere letto con riferimento alla sua data di redazione in quanto la materia è soggetta a continue e mutevoli interpretazioni giurisprudenziali. Si declina ogni responsabilità riguardo l'utilizzo improprio che si farà dell'articolo.

© Studio Giansalvo Copyright - riproduzione vietata.