E’ meno importante la meritevolezza a tutto vantaggio del consumatore

La tua attuale situazione nei confronti di banche ed altri creditori sta ponendoti in forte difficoltà? 

Fai sempre più fatica a sanare le tue posizioni?

Se sei un consumatore, grazie alla nuova normativa l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti è facilitato dall’eliminazione di alcuni stringenti requisiti. La giurisprudenza sta infatti progressivamente abbandonando i precedenti requisiti di accesso, interpretando la normativa in modo più favorevole al consumatore.

Che cos’è la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore?

In poche parole, l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore è la procedura, entrata definitivamente in vigore il 15 luglio 2022, attraverso la quale il consumatore sovraindebitato può, attraverso la soddisfazione parziale dei propri creditori e secondo le proprie possibilità, essere liberato da tutte le proprie pregresse posizioni passive.

In sostanza, al consumatore è data l’opportunità di ricominciare a vivere esdebitandosi integralmente e lasciando alle spalle la propria precedente condizione. 

Si tratta, ovviamente, di una procedura complessa (disciplinata dagli articoli 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che richiede l’intervento dell’Autorità Giudiziaria (il Tribunale).

Inoltre, per l’accesso alla procedura la normativa richiede al consumatore il rispetto di una serie di requisiti, piuttosto stringenti


Cosa cambia tra nuova e vecchia normativa?

Occorre premettere che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), assieme alle altre condizioni per ricorrere alla procedura in parola era necessario che il consumatore fosse, in qualche modo, “meritevole”. 


Cerchiamo ora assieme di comprendere cosa si intenda con questa espressione. 

In sintesi, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, per arrivare alla ristrutturazione il consumatore doveva superare, davanti al giudice, il c.d. “triplice test di meritevolezza”, e cioè: 

1. non doveva aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di adempiervi (c..d. criterio della ragionevole prospettiva di adempimento)

oppure

2. non doveva aver colposamente determinato il sovraindebitamento (c.d. criterio della colpa)

oppure

3. non doveva aver fatto ricorso al credito in misura sproporzionata alle proprie capacità (c.d. criterio della sproporzione).

I requisiti appena elencati erano ovviamente molto stringenti, conferivano moltissima discrezionalità a giudici e Tribunali e finivano con l’escludere dalla procedura la maggior parte dei soggetti, facendo rientrare nel campo applicativo solo coloro che si erano indebitati in maniera oggettivamente incolpevole. 

Proprio per questa ragione il nuovo codice ha introdotto una condizione di accesso semplificata rispetto al passato, istituendo un solo parametro soggettivo, quello della COLPA GRAVE, secondo cui il consumatore non può ristrutturare la propria posizione qualora abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (articolo 69 CCII), di fatto restringendo il campo di esclusione del parametro della colpa ed eliminando le altre due condizioni (quella della ragionevole prospettiva di adempimento e quella della sproporzione). 


In che modo la nuova normativa è più favorevole?

Rispetto al recente passato, la normativa richiede ora una valutazione complessiva della situazione del consumatore che tenga, tra l’altro, conto di alcune situazioni soggettive come, ad esempio: 

  • il livello culturale ed il contesto sociale
  • la situazione di vita ed eventuali accadimenti imprevedibili e pregiudizievoli (lutti familiari, licenziamenti, etc.)
  • le circostanze che hanno determinato la contrazione del debito (come le esigenze di sopravvivenza e sussistenza per se stessi e per i propri cari) 
  • il modo in cui il progressivo indebitamento ha avuto la propria evoluzione
     

La posizione della giurisprudenza.

Ma come ha reagito, in concreto, la giurisprudenza nazionale rispetto a questa semplificazione così radicale?

Vi è da dire che, inizialmente, i giudici di merito si erano mostrati particolarmente restii ed avevano continuato ad ancorare il giudizio di meritevolezza del consumatore ai più stringenti criteri sopra riportati. 

Progressivamente, invece, i Tribunali e le Corti d’Appello hanno iniziato a valutare con maggior favore e con un punto di vista complessivo la posizione dei consumatori

Alcuni esempi potranno essere utili a comprendere meglio questo cambio di passo. 


Corte d’Appello di Bologna, sentenza del 9 febbraio 2024, secondo cui il legislatore ha “deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l’accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi”. 


Corte d’Appello di Firenze, sentenza dell’8 novembre 2023, secondo cui “non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all’origine obiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i “livelli culturali”, “l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.”.


Tribunale di Verona, decreto del 5 febbraio 2021, secondo cui una lettura eccessivamente rigorosa di quanto previsto in tema di sovraindebitamentoporta inevitabilmente a limitare l’accesso alla procedura prevista dalla legge 3/2012 ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili… Tale lettura non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento”. 


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