La mora va nel calcolo del TEG. Criteri di calcolo del TEG e stato della giurisprudenza ad oggi. Azzeramento degli interessi?

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 gennaio numero 350 ha statuito che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile e dell'articolo 644 del codice penale, si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di "interessi moratori".

La pronuncia sembrerebbe chiara e priva di ulteriori possibilità interpretative: la mora va inclusa nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG).

Tra l'altro tale affermazione non era nemmeno così innovativa in quanto già la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla Legge 24 del 2001 (interpretazione autentica della legge 108 del 1996), ha precisato che "va in ogni caso osservato che il riferimento contenuto nell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge numero 394 del 2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" (Corte Costituzionale 29 del 2002).

In realtà la sentenza 350 del 2013 si è prestata a facili populismi generando molto caos tra gli addetti ai lavori e non.

La primissima interpretazione errata della sentenza, da sempre smentita dallo studio Giansalvo, prevedeva che il tasso di mora si sarebbe dovuto sommare tout-court al tasso contrattuale.
Per intenderci, supponendo un tasso di mora del 8%, ed un tasso contrattuale del 5%, il risultato del tasso complessivamente applicato sarebbe stato (non comprendendo secondo quale principio matematico) del 13%, esattamente 8+5.
Questa teoria, come dimostrato da una serie di pronunce sfavorevoli, che, peraltro, hanno causato una serie di condanne per lite temeraria, risulta essere completamente assurda, per poche e semplici ragionevoli considerazioni: il tasso corrispettivo si applica sul capitale residuo del mutuo mentre il tasso di mora si applica sulla rata scaduta e non pagata.

Per maggiore chiarezza esaminiamo il caso di specie della sentenza numero 350 del 2013: un mutuo al tasso contrattuale del 10,5%, inferiore al tasso "soglia" del 12,435%.
Il tasso di mora era stato stabilito nella misura di 3 punti percentuali in più del tasso corrispettivo, per un totale di 13,5%, determinando dunque il superamento di tali interessi rispetto alla soglia di usura.
Non è necessario andare oltre con le spiegazioni: è evidente che il tasso di mora è stato confrontato tout-court con la soglia e mai è stata fatta la somma tra interessi corrispettivi e moratori (ossia 10,5+13,5=24%)!!!!
Il tasso del 24%, come indicato da molti improvvisati consulenti, risulta essere assolutamente fuorviante ed errato.

Escludendo, pertanto, le due sentenze dei tribunali di Enna e Reggio Emilia, tutte le altre si sono pronunciate, giustamente, a discapito della tesi del cumulo dei tassi di interesse.

Per cui posto che il tasso contrattuale non va sommato al tasso di mora, come si calcola il tasso effettivo globale (TEG) includendo la mora? Sarebbe corretto considerare il rapporto sempre in mora ovvero fermare l'applicazione della mora secondo l'articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), vale a dire alla settima rata non pagata?

E soprattutto, qual è la conseguenza civilistica del supero del tasso di mora sul TEG? L'azzeramento, ai sensi dell'articolo 1815, di tutti gli interessi del rapporto (interessi di mora e interessi corrispettivi) oppure soltanto l'azzeramento degli interessi moratori?

Partiamo dal presupposto giuridico che viene mosso a contestazione dagli Istituti di Credito vale a dire che gli interessi corrispettivi riguardano il normale svolgimento del rapporto mentre gli interessi di mora ne occupano la fase patologica. Ciò è sicuramente corretto ma contrasta con quanto stabilito dalla Cassazione 350 del 2013 per la quale si deve tenere conto anche della mora nel calcolo del TEG.

Oltre alla citata cassazione, diverse pronunce, di merito e di appello prevedono che anche la mora deve essere valutata rispetto alla soglia usuraria Legge 108 del 1996.

Alcune di esse indicano che dovranno essere azzerati tutti gli interessi: siano essi corrispettivi e moratori, ogni qualvolta il tasso di mora sia superiore alla soglia di usura. Altre prevedono, invece, l'azzeramento dei soli interessi moratori.

Un conto è confrontare il tasso di mora con il tasso soglia, un altro è trovare un tasso che non è quello di mora, ma il tasso effettivo globale comprendente la mora e confrontarlo con il tasso soglia.

Premettiamo che ci avventuriamo in ipotesi tecniche di eventuale sviluppo futuro della materia basate sull'esperienza acquisita sul campo.

Probabilmente l'evoluzione andrà, a parere degli scriventi, nella seguente direzione:

  • qualora il solo tasso di mora sarà superiore al tasso soglia, verranno azzerati i soli interessi moratori;
  • qualora il tasso contrattuale sarà superiore al tasso soglia, verranno azzerati tutti gli interessi;
  • cosa succederebbe invece se trovassimo un unico tasso che includa gli interessi di mora e gli interessi corrispettivi e tale tasso dovesse superare la soglia di usura?
    In tal caso dubitiamo fortemente che si potrà fare una distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, perché avremo trovato un unico tasso che è il TEG del rapporto, il quale includerà anche la mora.

Rivediamo, con questa nuova ottica, la sentenza della corte di cassazione.
Quest'ultima ha statuito che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile e dell'articolo 644 del codice penale si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di "interessi moratori".Il TEG del rapporto bancario assolverà alla funzione di rendere confrontabili tutti gli interessi pattuiti nel contratto nel loro complesso.

Per trovare questo unico tasso sarà corretto ipotizzare di non pagare nessuna rata fino alla fine del rapporto, o in combinato con l'articolo 40 del T.U.B., fermarsi alla settima rata non pagata?

E' evidente l'arbitrio posto nella scelta. E' altrettanto evidente che l'imputazione ancora una volta arbitraria di alcuni pagamenti soltanto degli interessi di mora, comporterebbero "una variazione del TEG".

E' corretto pertanto introdurre il libero arbitrio in queste valutazioni, posto che la materia dovrebbe essere scientifica, matematica, fredda e priva di valutazioni soggettive?

Riteniamo che non ci siano altre strade praticabili perché il contratto deve essere valutato nel momento della pattuizione ipotizzando tutte le eventuali alternative percorribili.

Il TEG così calcolato dovrà essere, ai sensi della Legge 108 del 1996, inferiore alla soglia di usura.

Dott. Roberto Giansalvo

Dott.ssa Luciana Di Menno

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