Nullità dell'investimento per mancanza di contratto quadro
La nullità comminata dall'articolo 23 del decreto legislativo numero 58 del 1998 per la mancata adozione della forma scritta dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento è riconducibile ad una forma di annullabilità e come tale è suscettibile di convalida da parte dell'investitore che incassi le cedole delle obbligazioni acquistate senza lamentare alcunché e senza mostrare alcuna perplessità circa l'inadeguatezza dell'investimento.