Leasing Immobiliare – clausola rischio cambio franco-svizzero.

L'assunto secondo il quale la clausola rischio cambio integra uno strumento finanziario è fondato.
Il fatto che il rischio cambio sia stato accettato dall'attore non esclude che al contratto si applichino le norme in materia di intermediazione finanziaria come sostenuto dall'attore.
La clausola rischio cambio introduce nel contratto uno strumento derivato dotato di clausola propria ed autonoma rispetto al contratto di leasing, la cui autonomia è peraltro evidenziata dalla liquidazione separata dei flussi finanziari.

Non si è in presenza di un contratto complesso la cui causa contrattuale è unica ma di un collegamento negoziale tra più contratti ciascuno dotato della sua causa. Infatti oltre al contratto di leasing ordinario sono stati previsti altri scopi dotati di una rilevanza tale da integrare una autonoma ipotesi contrattuale.
La autonomia del rapporto contrattuale comporta che le somme versate dall'attore per il rischio cambio non sono un corrispettivo del leasing ma hanno la natura di uno strumento finanziario e tale natura imponeva alla società di leasing di rispettare le norme per gli intermediari finanziari date dal Degreto Legislativo e dalla regolamentazione applicabile.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dal TUF (Testo unico della Finanza) integra un grave inadempimento che giustifica la risoluzione della clausola di intermediazione finanziaria. In particolare non sono state rispettate le previsioni del Regolamento Consob del 29/10/07 numero 16190 ed in particolare quelle degli articoli 39 , 40 e 42 e 43 non essendo reperite dalla società di leasing le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento, sulla sua situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento del cliente, sulla adeguatezza del cliente alla operazione proposta. E' stato inoltre inosservato l'articolo 21 lettera a) e b) del Decreto legislativo 58/1998 che impone all'intermediario finanziario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

Il danno causato è pari alle somme versate per il rischio cambio di euro 32.800 circa.