Qualora un contratto di mutuo, conto corrente o leasing, sia in usura pattizia non si devono interessi.

L'articolo 1815, comma 2 del codice civile, come ormai da tempo novellato ai sensi della legge numero 108 del 1996, determina la sanzione della non debenza degli interessi quando la stessa pattuizione degli interessi (e, detto per inciso, non la concreta applicazione che l'istituto ne faccia) sia non conforme alla soglia anti usura.