Il tribunale di Torre Annunziata conto la Cassazione. La CMS va nel calcolo del TEG anche prima del gennaio 2010.

In merito al calcolo del TEG (tasso effettivo globale) il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza del 29/09/2016 numero 2418, sostiene che per la determinazione del TEG si debba includere la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) anche per il periodo antecedente al 01/01/2010, secondo quanto stabilito dall'articolo 644 del codice penale.

L’articolo 2 della Legge 2 del 2009 è interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale. L'articolo 644 del codice penale e la legge 108 del 1996 sono norme di rango primario non derogabili da fonti di rango secondario, le istruzioni della Banca d'Italia che, nell'escludere dal calcolo del TEGM (tasso effettivo globale medio) la CMS, si pongono in netto contrasto con quanto dettato dalla Legge.

L'orientamento espresso trova conferma anche nelle seguenti pronunce:

  • Tribunale di Arezzo, sentenza del 9 febbraio 2017, numero 184
  • Tribunale di Vicenza, sentenza del 30 gennaio 2017, numero 401
  • Tribunale di Alessandria, sentenza del 21 novembre 2016, numero 1031
  • Tribunale di Firenze, sentenza del 15 novembre 2016, numero 3798
  • Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 4 novembre 2016, numero 1445
  • Tribunale di Padova, sentenza del 3 novembre 2016, numero 3018
  • Tribunale di Avezzano, sentenza del 29 settembre 2016, numero 1019
  • Tribunale di Sassari, sentenza del 12 settembre 2016, numero 1200
  • Tribunale di Padova, sentenza del 12 settembre 2016, numero 2502
  • Tribunale di Palermo, sentenza del 2 settembre 2016, numero 4307
  • Tribunale di Cremona, sentenza del 30 agosto 2016, numero 601.