Prova di fido per la verifica delle rimesse solutorie

Nella sentenza numero 4789, la sesta sezione del Tribunale di Torino, esprime importanti principi in diritto che vanno a consolidare degli orientamenti maggioritari di rilievo a favore del correntista.

  • Si può agire anche sul conto aperto in accertamento del saldo per ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali e l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base alla clausola nulla e lo storno dell'annotazione indebita con ricalcolo conseguente dei rapporti dare-avere. L'accertamento negativo non è subordinato alla individuazione e prova di un pagamento ed è proponibile anche a conto aperto (Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite numero 24418 del 2010, e sentenza di Corte di Cassazione del 15/1/13 numero 798).
  • Altro passaggio chiave della sentenza è che la conferma dell'affidamento di fatto, ottenibile dalla semplice lettura dell'estratto conto e dal comportamento concludente della banca, e la mancanza della indicazione, da parte della banca delle rimesse solutorie, implica, seguendo i principi della Cassazione a Sezioni Unite numero 24418 del 2010, che la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito inizi a decorrere soltanto dalla chiusura del conto corrente (o dalla cessazione del fido).
  • Rileva la Cassazione numero 4518 del 26/02/14 che i versamenti eseguiti su conto corrente hanno funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostano patrimoniale del "solvens all'accipiens".
  • La sentenza spiega esattamente come si fa ad identificare l'esistenza di un fido anche senza che ci sia un contratto che testimoni l'esistenza formale dell'apertura di credito: dati contabili rilevabili dagli estratti conto e centrale rischi depositata.
  • "Il comportamento della banca, consistente nel pagamento di assegni emessi dal cliente senza copertura, può essere valorizzato, in relazione alle circostanze del caso concreto, per ravvisare la tacita conclusione di un contratto di apertura di credito, trattandosi di rapporto non soggetto alla forma scritta" ( sentenza di Corte di Cassazione del 11/03/92).

Questa sentenza risulta di gran pregio e certamente può essere utilizzata per controbattere alle tesi dei difensori delle banche che sostengono che sul conto aperto non si possono accertare i saldi. Sui conti ancora aperti va fatta una azione di accertamento del saldo e non di ripetizione di indebito.