Non ci sono dubbi sulla inclusione della mora nel TAEG. E qualora esso risulti maggiore della soglia usuraria, ne consegue la gratuità del mutuo.
Finché non si verifica l'inadempimento che fa scattare la mora, o non si verifica un ritardo protratto per il tempo necessario a determinare lo sforamento usurario, l'eventuale previsione usuraria legata alla mora è puramente virtuale sicché non può esplicare alcun effetto.
Ragionare diversamente comporterebbe, secondo la sentenza, di eleggere a priori il "worst case" come selezionatore di usura nella più o meno vasta gamma di ipotesi possibili tra usurari e non.
Si aggiunge che anche in caso di reale applicazione della mora non può darsi usura se la somma addebitabile è insignificante rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti.
Spetta al cliente la dimostrazione che il concreto svolgimento del rapporto ha spostato la bilancia sul piatto dell'usura. Ma una volta data tale prova, anche se la violazione degli articoli 644 del codice penale e 1815 del codice civile riguarda soltanto l'applicazione della mora e non i corrispettivi, la sanzione di gratuità del mutuo deve colpire tutto il contratto.