La commissione di massimo scoperto si include nel calcolo del TEG perché una legge secondaria (Decreti Ministeriali sulla rilevazione del TAEG) è in contrasto con l'articolo 644 codice penale.

La Cassazione Civile numero 12965 del 22 giugno 2016 aveva escluso la commissione di massimo scoperto (CMS) dal calcolo del tasso effettivo globale (TEG).

La normativa secondaria (confronta articolo 3, comma 2, dei vari Decreti Ministeriali succedutisi nel tempo) prevedeva che: « Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" », emanate dalla Banca d'Italia.

In essi è detto, sin dal 30 settembre 1996 (e le successive Istruzioni del 2003 e del 2006 lo ribadiscono), che la CMS. non entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio TEGM, dovendo essere rilevata separatamente.

Anche i Decreti Ministeriali, cui la legge demanda la rilevazione trimestrale dei TEGM, ossia dei tassi effettivi globali medi che, aumentati della metà, individuano il limite cosiddetto soglia, oltre il quale gli interessi sono usurari, nella "Nota metodologica" che costantemente li accompagna, precisano: "La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata".

Normativa secondaria che però va dichiarata in contrasto con la fonte primaria in materia e cioè l’articolo 644 codice penale, che al IV comma così statuisce: “...IV. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”; e quindi l’atto amministrativo normativo illegittimo va disapplicato.