Nei casi di usura sopravvenuta sul conto corrente vanno azzerati gli interessi per il trimestre usurario.
La nona sezione del Tribunale di Roma sancisce che, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1815 del codice civile - applicabile ai rapporti di conto corrente benché previsto in tema di mutuo, attesa la analoga natura di finanziamento dei rapporti bancari con cui è concesso al correntista di operare con scoperto - non deve riconoscersi alla banca alcuna somma a titolo di interessi, in caso di superamento dei tassi soglia previsti dalla legge numero 108 del 1996, per cui va eliminata dal conto la relativa annotazione.
Nel caso ci sia in un rapporto di conto corrente il supero del tasso soglia trimestrale vanno azzerati, ai sensi dell'articolo 1815 del codicec civile, gli interessi del trimestre in usura.