Sospensione esecuzione mutuo in usura pattizia sulla mora.

Nel caso di specie, l'ammontare del tasso degli interessi di mora indicato nel contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 25 febbraio 1999, è in ragione del 5% in più rispetto al tasso contrattuale - tasso fissato inizialmente al 4% - e dunque ( 4% + 5%) al 9%. A quella data il tasso soglia indicato nei decreti ministeriali era 8,70%. E' pacifico dunque che fin dalla conclusione del contratto il tasso di mora era superiore al tasso soglia.

A fronte dunque di una previsione iniziale non rispettosa dei limiti posti dalle norme di legge in materia di usura (e senza tenere conto dell'incidenza negativa di ulteriori oneri non conteggiati quali le spese per l'assicurazione dell'immobile ipotecato) deve trovare applicazione il disposto del secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile, con riferimento alla non debenza degli interessi.

Nel rapporto in oggetto, al momento in cui i mutuatari hanno interrotto i pagamenti erano già stati effettuati versamenti per un ammontare complessivo superiore alla somma ricevuta in prestito (e ciò senza tener conto del calcolo degli interessi). Se così è al momento della notifica dell'atto del precetto non sussisteva il diritto di banca ad agire in via esecutiva, per cui la procedura è viziata "ab origine" in difetto di un residuo credito in capo al procedente. Circostanza questa idonea ad inficiare l'atto di precetto ed il successivo pignoramento e che dunque impedisce la prosecuzione dell'esecuzione, nonostante la sopravvenienza di interventi basati su titoli immuni alle critiche mosse dagli opponenti.

Orbene tale sola considerazione giustifica la sospensione della procedura esecutiva, e ciò, fatti salvi ulteriori accertamenti in ordine all'effettivo ammontare degli interessi e sulle rate di ammortamento (verifica complessa che necessita di un approfondimento istruttorio incompatibile in questa fase ove peraltro rileva la anche carenza di un piano di ammortamento allegato ab origine al mutuo). L'istanza di sospensione della procedura esecutiva deve essere accolta.