Commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TEG, conferme dopo la Cassazione
Qualora la CMS sia calcolata, come di fatto avviene, in misura percentuale alla massima esposizione bancaria, la CMS (Commissione di massimo scoperto) per nulla si differenzia dagli interessi e costituiscono un elemento accessorio degli stessi.
In tal caso deve essere inclusa nel calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) e in caso di superamento del tasso soglia devono azzerarsi, ai sensi dell'articolo 1815 del codice civile gli interessi del trimestre usurario.
Nonostante la Cassazione recente, a parere dello scrivente in maniera errata, abbia stabilito che nel calcolo del TEG ante il 2009 non vadano incluse le CMS, cominciano a esserci interpretazioni contrarie a tale assunto.
Secondo il Tribunale di Pistoia, ex sezione distaccata di Monsummano Terme, la CMS va inclusa nel calcolo del TEG qualora la CMS sia stata applicata dalla banca come percentuale sul massimo fido concesso. Si ricorda che tale applicazione era pressoché univoca da tutte le banche antecedentemente al 2009.
Indica il Giudice che non c'è nessun motivo per riservare un trattamento alla CMS un trattamento diverso da quello previsto per gli interessi passivi quanto al vaglio dell'usurarietà, laddove esse figurino in concreto applicate sull'importo massimo dell'esposizione di conto evidenziata nel trimestre, sia pure contenuta nei limiti del fido accordato, ovvero sull'esposizione eccedente l'ammontare dell'affidamento accordato a anche sulla massima esposizione di un conto corrente non assistito da alcun affidamento.
Diversamente si opererebbe con una interpretazione contraria alla Legge 108 del 1996 ed all'articolo 644 del codice penale.
Solo nel caso in cui le CMS risultassero convenute ed applicate con la funzione remunerativa come indicato dalla Sentenza di Corte di Cassazione numero 870 del 2006 la stessa non dovrebbe essere inclusa nel calcolo del TEG.
Il Tribunale di Pistoia afferma che in caso di applicazione di tassi usurari si deve applicare l'articolo 1815 del codice civile, che prevede l'azzeramento di tutti gli interessi, commissioni e spese, per il trimestre usurario.
La formula di calcolo utilizzata dal CTU è quella della Banca d'Italia rettificata con la inclusione della CMS insieme agli oneri.