Tribunale di Pescara - Sentenza del 23 Luglio 2015

Colpa grave della Banca che non considera principi pacifici.

La banca che agisce in giudizio o resiste senza considerare i principi pacificamente affermati da tanti anni, come pure riproponendo argomenti già ampiamente dibattuti, «non può che integrare quella colpa grave che l’ordinamento sanziona ex art. 96 c.p.c.».

Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile l’istituto di credito per il fatto di avere agito, in via monitoria, nei confronti del correntista sulla base del saldo derivante dalla illegittima applicazione della clausola contrattuale uso piazza.

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