Usura originaria o usura sopravvenuta?

Nel caso in cui il tasso venga a superare il tasso soglia a seguito di modificazione unilaterale della banca (cosiddetta "ius variandi" ai sensi dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario), non si versa in un caso di usura sopravvenuta bensì di usura originaria, con la conseguenza che la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'articolo 1815 del codice civile e nessun interesse risulterà dovuto.

In sostanza, se su un rapporto di conto corrente si determina un trimestre usurario nel corso del rapporto e questa evidenza si ha perché la banca ha modificato unilateralmente le condizioni economiche dello stesso si rientra nel campo della usura pattizia con la conseguenza civilistica dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile (azzeramento di tutti gli interessi del rapporto).