Usura sopravvenuta e azzeramento interessi ai sensi del secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile.

Particolarmente rilevante è la trattazione, argomentata ed esente da censure, della Legge 24 del 2001 e del suo spirito sulla Banca d'Italia e delle sue Istruzioni.

Pattuizioni medio tempore: usura contrattuale (cosiddetta "ab origine").

Il giudice rileva che ai fini del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), in conformità al testo normativo, e del quesito posto per verificare il superamento del tasso soglia," ... deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come somma richiesta per la restituzione della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro, non solo la commissione di massimo scoperto, ma tutte le commissioni, remunerazioni e spese addebitate, trovando applicazione la normativa non solo per i mutui, ma per tutti i rapporti contrattuali che possano contenere pattuizioni di interessi usurari, risultando poi irrilevanti le diverse indicazioni fornite riguardo alla Banca d'Italia, di cui determinazioni non possono certo prevalere su un chiaro dettato normativo".

Ciò precisato, nella legge, in relazione alle conseguenze derivanti dalla applicazione di tassi usurari, va osservato che la Legge 24 del 2001 ha chiarito che le sanzioni civili e penali di cui agli articoli numero 644 del codice penale, e numero 1815 comma 2 del codice civile trovano applicazione solo con riguardo alle applicazioni che si configurano come usurari sin dall'origine.

  • Usura sopravvenuta: Inapplicabilità a fronte dello ius variandi. Il giudice si pone altresì il problema di quale tasso vada applicato per i contratti stipulati prima della Legge numero 108 del 96 sull'usura. Precisa che, nel caso in cui il tasso diventi usurario per effetto di variazioni del tasso soglia, si dovrà rientrare nel tasso soglia;
  • Nel caso in cui invece il tasso applicato venga a superare il tasso soglia a seguito di modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente alla entrata in vigore della Legge numero 108, la sanzione non potrà che essere quella dell'articolo 1815, secondo comma del codice civile, con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto.