Non c'è distinzione tra interesse corrispettivo e moratorio. Azzeramento di tutti gli interessi per mutuo in usura pattizia.

Va rilevato che la formula della legge, "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni.

Inoltre il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dello stesso tasso degli interessi corrispettivi, al quale va aggiunto una determinata maggiorazione ove usurario, non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità, tutti i suoi componenti e quindi anche il tasso corrispettivo di riferimento.

I reclamanti pertanto sono tenuti a restituire solo la somma del capitale mutuato.