Tribunale di Milano - Sentenza n. 7398 del 16 Giugno 15

Nullo il derivato che non indica metodo matematico Mark To Market.

L'eventuale mancata indicazione della formula matematica del MTM (Mark to Market) non integra il difetto di causa, ma un problema di indeterminatezza contrattuale.

Sul contratto derivato deve essere indicato il Mark To Market e la formula di calcolo per calcolarlo visto che i modelli matematici per calcolare tale valore sono molteplici in dottrina. La mancata indicazione della formula del calcolo del MTM comporta la nullità del derivato con la conseguenza che al cliente andranno ristornati tutti gli interessi pagati.

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