Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 12 marzo 2015, ha stabilito che la segnalazione in Centrale Rischi deve considerarsi anomala nei seguenti casi:
- la segnalazione è intervenuta dopo oltre un anno e mezzo dall'avvenuta costituzione in mora del debitore, "senza che nel frattempo la posizione (di questi) abbia registrato mutamenti qualitativi e rilevanti";
- la segnalazione è avvenuta a ridosso di una "procedura di mediazione promossa dal cliente, finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti".
Nel caso di specie, la segnalazione è apparsa come addirittura ritorsiva. Il Tribunale ha tenuto conto inoltre della circostanza che il cliente - dopo la costituzione in mora operata da parte dell’istituto di credito che ha effettuato la segnalazione, ma prima della segnalazione medesima - ha ottenuto un ingente finanziamento da parte di un altro istituto di credito.
Quest'ultimo evento, infatti, evidenzia una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente-debitore che non consente un giudizio di insolvenza dello stesso, né fa emergere la sussistenza di una condizione equiparabile all'insolvenza stessa.