Illegittima segnalazione alla centrale rischi. E' infondata la valutazione della Banca sullo stato di sofferenza.

Il tribunale di Milano ha dichiarato non fondato lo stato di sofferenza previsto dalla Circolare della Banca d'Italia numero 139 del 1991.

 

Gli indici di carenza di patrimonialità e di liquidità evidenziati dalla banca non sono sufficienti a dimostrare che la società si trovi in una situazione patrimoniale deficitaria o di grave difficoltà economica.

 

Ne consegue la cancellazione della segnalazione presso la centrale rischi.