Finalmente una sentenza chiara e non equivocabile sull'usura. CMS nel TAEG equiparati agli interessi.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza numero 3742 del 21 Novembre 2017, si esprime in maniera chiara ed inequivocabile sulla inclusione della commissione di massimo scoperto nel TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), illustrando i motivi e addirittura le formule di calcolo.

In primis, la sentenza indicata spiega chiaramente il perchè la commissione di massimo scoperto (CMS) debba essere ristornata al correntista ed in secondo luogo affronta lo scottante tema della inclusione della CMS nel calcolo del TEG.

Con la sentenza numero 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione definisce la Commissione di Massimo Scoperto definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.

La CMS è quindi il corrispettivo per il fatto che la banca mette a disposizione dei fondi, corrispettivo che non sarebbe dovuto qualora il correntista utilizzasse il fido ovvero sarebbe dovuto soltanto per il differenziale tra il fido e l'utilizzato. 
Pertanto se la banca applica la CMS sul massimo utilizzato, come praticamente fa sempre, la CMS è un interesse mascherato da ONERE e pertanto non è dovuta perché priva di causa.

Quale è il passaggio successivo se la CMS è un INTERESSE e non un ONERE ai fini dell'usura?
Che la CMS va nel calcolo del TAEG e va nella voce interessi e non oneri.

Con quale formula?
 

TAEG = (INTERESSI + ONERI) *36500/ NUMERI

e tra gli ONERI va inclusa la CMS se applicata sul massimo scoperto.

La formula del calcolo del TAEG è stata finalmente inserita in una sentenza, dopo anni di sentenze poco chiare sul punto.

Indica il Giudice che la Cassazione nella sentenza numero 12965/16 ha avuto modo di osservare che la CMS prima della L. 2 del 2009 non debba essere presa in esame nel calcolo del TEG. Il Tribunale di Firenze però non condivide tale impostazione in quanto già prima della L. 2 del 2009, in ottemperanza all'articolo 1 della Legge 108/96 la CMS avrebbe dovuta essere considerata un onere aggiuntivo ed essere calcolata come tale nella determinazione del TAEG.

Le istruzioni della Banca d'Italia ai fini statistici, non sono conformi ai principi giuridici espressi nelle Legge 108/96 contrastandone il dato normativo.

Evidentemente il Giudice del Tribunale di Firenze non ha partecipato ai numerosi convegni che l'ABI ha sponsorizzato sul territorio italiano per sensibilizzare e aggiornare gli stessi sulle istruzioni di una associazione di banche!

Continua il Giudice che non può nemmeno obiettarsi che non essendo la CMS compresa nel calcolo del TEGM sino al 2009 si raffronterebbero categorie non omogenee, posto che l'articolo 644 comma 5 CP ha carattere di omnicomprensività e nega pertanto principi di omogeneità e simmetria del TEGM e TEG, sanciti dalla Cassazione numero 12965/16. La Cassazione del 5 aprile del 2017 numero 8806 rimarca il carattere di omnicomprensività della suddetta norma avente tenore analogo all'articolo 1 della Legge 108/96.

Corretta è quindi, afferma il Giudice, la formula utilizzata dal CTU (quella sopra indicata) che "è la più adeguata a rappresentare le prescrizioni dell'articolo 2 dell Legge 108/96", fonte primaria come tale prevalente sulle circolari Banca d'Italia.

Sono anni che il Dott. Giansalvo va blaterando esattamente quanto indicato dal Giudice del Tribunale di Firenze, utilizzando addirittura le stesse parole e richiami che il Dottore utilizza nelle proprie osservazioni. Ora il dubbio è il seguente... Avrà il Giudice fatto un bel copia ed incolla dei nostri studi?
A parte gli scherzi sono dovuti i complimenti per la chiarezza espositiva e per il coraggio nell'affrontare un tale spinoso argomento con tanta lucidità espressiva.