Il CTU è stato chiamato ad integrare la relazione avendo eseguito il conteggio del TEG solo con in metodo Banca d'Italia.

Il Consulente del Giudice è stato chiamato ad integrare il calcolo del TEG con la formula come da articolo 644 del codice penale includendo tutte le voci di costo al numeratore (interessi, commissioni di massimo scoperto e spese) rapportando il tutto al capitale preso a prestito, vale a dire i numeri debitori.

Ricordiamo che la formula della Banca d'Italia non esprime il reale costo del denaro dato a prestito bensì tende a calmierare l'effetto della commissione di massimo scoperto nel conteggio del TEG.