Nel calcolo del TAEG anche la mora e la commissione estinzione anticipata
Secondo una certa opzione interpretativa, seguita anche dalla giurisprudenza di merito, la funzione sanzionatoria e risarcitoria degli interessi moratori, che li distingue dagli interessi corrispettivi aventi prettamente una funzione remunerativa, induce ad una esclusione degli stessi dal rispetto del c.d. tasso soglia, tenuto conto del fatto che la loro applicazione è eventuale.
Non si può tuttavia trascurare che, ancorché agli interessi moratori venga assegnata dall'ordinamento una funzione sanzionatoria all'inadempimento del debitore, ciò non di meno il ritardo colpevole non può giustificare un'obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla Legge numero 108 del 1996. E' vero che la mora non rientra nell'ambito fisiologico del rapporto, avendo carattere eventuale, ma è altrettanto vero che la stessa Legge numero 108 del 1996 tende ad assicurare una copertura completa dell'usura, estesa a tutti i costi dell'operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli moratori a quelli occasionali.
Per la giurisprudenza di legittimità ed una parte rilevante della giurisprudenza di merito (tra le altre, Tribunale di Torino Sezione I del 14 maggio 2015 e 10 Giugno 2014 e Tribunale di Bari del 1 Dicembre 2014) anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d'usura. La Cassazione in particolare, ha precisato che ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto con il tasso soglia va fatto anche riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti a qualunque titolo anche di interessi moratori (Corte di Cassazione numero 602 del 2013 e Corte di Cassazione numero 350 del 2013; si noti che l'orientamento della Suprema Corte, per cui gli interessi moratori sono comunque assoggettati alla normativa sull'usura è costante, si vedano infatti le meno recenti sentenze di Corte di Cassazione numero 5286 del 2000, numero 14899 del 2000, numero 5324 del 2003 e numero 29 del 2002, secondo cui è plausibile l'assunto che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura).
Inoltre va osservato che la rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del cosiddetto tasso soglia non trova un ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM (ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo sulla base del quale si determinata il c.d. tasso soglia), il che induce taluni a ritenere irragionevolmente immaginare che si possa giudicare usurario un tasso di interesse moratoria mettendolo a confronto con un parametro (il c.d. tasso soglia) costruito senza tener conto di quel tipo di interesse.
Il fatto che il tasso soglia sia fissato in una misura sensibilmente superiore a quella del TEGM aumentato del 50% in più secondo la previsione originaria serve proprio a tenere conto di variabili inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali potrebbe rientrare anche l'inadempimento e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti.
Quanto fin qui esposto induce a ritenere che ai fini della determinazione del TAEG (Tasso annuo effettivo globale) si devono considerare tutti i costi anche potenziali del finanziamento tra cui deve quindi farsi rientrare anche la commissione o penale di estinzione anticipata.
Dal superamento del tasso soglia, discende, ai sensi dell'articolo numero 1815, comma 2 del codice civile, non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi ma anche la sanzione della gratuità del contratto non essendo dovuti interessi tout court.