La clausola di salvaguardia non può essere opposta

La clausola di salvaguardia del tasso di interesse in caso di superamento del tasso soglia di usura non può essere ritenuta riferibile alla pattuizione originaria del contratto, poiché si risolverebbe in una inammissibile disapplicazione dell'articolo 1815 del codice civile. Così si esprime il Tribunale di Asti con Ordinanza Collegiale datata 6 luglio 2015, con la quale ha dichiarato la sospensione dell'efficacia esecutiva di un mutuo che superava la soglia di usura in caso di estinzione anticipata, la cui clausola faceva salvo il tasso ai sensi della legge 108 del 1996.

La clausola di salvaguardia, afferma il Tribunale, resta valida per la futura esecuzione del contratto, nel caso in cui per effetto delle variazioni di costi e di tassi, vi possa essere ipotetico superamento. La valutazione alla stipula, deve farsi in base alla legge, la quale è chiara nello statuire che se vi è superamento della soglia di usura, non sono dovuti interessi. Nessuna clausola di salvaguardia presente in un contratto potrà mai bypassare la norma di legge.