Non basta l'indicazione del TAN per pattuire il tasso di interesse applicato al rapporto, è necessario anche il TAE.

Il Giudice si è espresso ribadendo il principio da noi sostenuto da anni e grazie al supporto dei nostri legali, indica che, per quanto concerne l'indicazione del tasso di interesse non basta l'indicazione semplice del TAN (tasso annuo nominale), ma è necessario che venga indicato il TAE (tasso annuo effettivo) e del costo complessivo del finanziamento.

La conseguenza è che la mancata indicazione del TAE comporta indeterminatezza del tasso applicato al rapporto con conseguente ricalcolo del rapporto al tasso indicato nell'articolo 117 del TUB (Testo Unico Bancario).