Estinzione anticipata contribuisce al calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale) nel mutuo.
Il tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 13/10/15 include la commissione di estinzione anticipata come un costo del mutuo erogato seppur incerto e potenziale nel suo verificarsi, legato alla volontà del mutuatario.
A prescindere dalla qualificazione giuridica della commissione per estinzione anticipata essa pacificamente costituisce un onere inerente l'erogazione del credito come da articolo numero 644 del codice penale.
E' pacifico che alla luce della sentenza numero 350 del 2013, che il tribunale ritiene di condividere, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia, gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata devono essere inclusi nel calcolo.
Rappresentando la commissione per estinzione anticipata un costo del credito, la stessa dovrà essere computata al fine di verificare il superamento del tasso soglia, a nulla rilevando che tale facoltà riconosciuta al mutuatario sia solo eventuale.
Trattandosi di usura originaria, ai sensi del articolo 1815 del codice civile, vi sarebbe nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, con conseguente gratuità del contratto.