Se sono convenuti tassi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La Corte D'Appello di Firenze con sentenza numero 1535-15 osserva che sulla base dell'articolo 1815 comma 2 del codice civile gli interessi debitori nel caso di specie non sarebbero affatto dovuti per il loro intero ammontare.
La Corte stabilisce che nel calcolo del Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) deve ricomprendersi anche la Commissione di Massimo Scoperto (CMS). La CMS concorre a determinare il tasso complessivamente applicato al rapporto.
Nella integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) disposta dalla Corte, il CTU rileva, includendo la CMS nel calcolo del TAEG, sforamenti in alcuni trimestri.
La Corte si pone il dubbio se azzerare gli interessi, secondo quanto indicato all'articolo 1815 del codice civile, ovvero riportare gli interessi al tasso soglia, come indicato dalla Corte di Cassazione numero 603 del 11 gennaio 2013 affermando che quanto stabilito dalla Cassazione indicata era relativo ad un conto corrente aperto prima della introduzione della legge 108 del 1996 pertanto non rileva nel caso di specie.
La conseguenza pertanto è che, sulla base dell'articolo 1815 del codice civile al correntista venga riconosciuto l'azzeramento degli interessi sui trimestri usurari.
Da quanto indicato possiamo desumere due fondamentali orientamenti della Corte di Appello di Firenze:
- nel calcolo del TAEG si deve comprendere la CMS;
- in caso di superamento del tasso soglia, per i conti accesi dopo l'entrata in vigore della legge 108 del 1996 si devono azzerare gli interessi, ai sensi dell'articolo 1815, dei trimestri usurari.
L'interpretazione indicata è la stessa riportata nelle perizie di parte eseguite dallo Studio Giansalvo.