Per valutare se una rimessa è solutoria o ripristinatoria si deve utilizzare il saldo disponibile

La Corte di Cassazione, con sentenza del 11 Novembre 2015, numero 23101, afferma che per verificare se una rimessa ha carattere solutorio o ripristinatorio si deve utilizzare il metodo del saldo disponibile del conto.
Non sono pertanto idonei né il saldo contabile né il saldo per valuta.

La Corte ha affermato, inoltre, che non possono essere revocate le rimesse bancarie con riferimento al ripristino del fido sul conto corrente; si tratta infatti di versamenti che non consistono in pagamenti, pena l'elusione del sistema revocatorio ai sensi degli articoli numeri 65 e 67 della Legge Fallimentare.