La Corte ha ammesso la possibilità di individuare in capo all'investitore un concorso colposo ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile, laddove egli pur essendo perfettamente a conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare l'ordinaria diligenza, ponendo in essere direttamente comportamenti devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale, contravvenendo alle regole concernenti le modalità di affidamento dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori immobiliari o in altro modo contribuendo al verificarsi dell'evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento.
Corte di Cassazione - Sentenza numero 18612 del 22 Settembre 2015
Responsabilità ascrivibile all'investitore vittima di malversazioni del promotore finanziario
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