La mancanza del contratto quadro dell'ordine di investimento rende nulle le singole operazioni finanziarie.
La Corte di Cassazione numero 17973 del 11 Settembre 2015 ha affermato che, in tema di intermediazione finanziaria, l'ordine di investimento effettuato dal cliente, in mancanza del contratto che disciplina le prestazione di servizi è nullo.
Nello specifico è stato ribadito che, in assenza del contratto quadro, le operazioni effettuate sono nulle per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, senza che ne sia possibile una ratifica tacita. Qualora sul derivato manchi un contratto quadro tutti i singoli contratti derivati sono nulli per cui al cliente andranno riconosciuti tutti gli addebiti sui derivati pagati.