Dichiarazione di operatore qualificato, specifica competenza in materia di derivati

La Corte ha affermato che affinché la dichiarazione di operatore qualificato ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento degli Intermediari sia considerata valida, non è sufficiente la specifica competenza, ma è necessaria una specifica esperienza intesa come dimestichezza acquisita con la prassi.

La Corte afferma inoltre che nulla vieta alla banca di remunerarsi, ma l'importante è che tale remunerazione sia nota alla controparte.