Nel calcolo del Tasso Effettivo Globale va qualsiasi onere sopportato dal cliente quale costo economico.

Si legge nell'ordinanza emessa dalla corte di appello di Cagliari che stabilendo che per determinare il "tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle delle imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" l'articolo 1 comma 4 della legge numero 108 del 1996 intende chiaramente ricomprendere nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo economico.