Contratti bancari firmati solo dal cliente

La Corte ha affermato che in tema di contratti bancari, è soddisfatta la previsione della forma scritta – ai sensi dell'articolo 58 del 1998 del Testo unico della finanza (TUF) - anche se il contratto è sottoscritto solo dal cliente. In ogni caso la copia prodotta dal cliente deve recare la formula “un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato”. Inoltre, la prescrizione normativa è rispettata anche quando, in seguito alla sottoscrizione del contratto del solo investitore, la controparte abbia adottato un comportamento tale da far intendere la volontà di avvalersi dell'accordo raggiunto.