La mora in usura contrattuale comporta l'azzeramento di tutti gli interessi.

La Cassazione torna sul tema dibattuto dei mutui in usura contrattuale e indica ancora una volta un orientamento favorevole ai mutuatari, con l' ordinanza di Cassazione n. 23192 del 4/10/17.

La Cassazione specifica in modo chiaro ed inequivocabile che il semplice tasso di mora pattuito in contratto, anche se non applicato, comporta l'applicazione dell'articolo 1815 c.c. Pertanto al mutuatario vanno corrisposti tutti gli interessi pagati.

La Cassazione specifica che non importa se la mora sia stata superata nel caso concreto, è sufficiente la sola pattuizione, come già confermato dalla Cass. 5598/17 e n. 14899/00.